Bonus edilizi, stop alla compensazione se si hanno debiti fiscali
Bonus edilizi, stop alla compensazione se si hanno debiti fiscali
Il dl superbonus prevede un blocco in presenza di ruoli o cartelle superiori a 10 mila euro. Per la stretta delle compensazioni per carichi superiori ai 100 mila euro sono esclusi i piani di rateazione. Ecco cosa cambia

di di Cristina Bartelli 28/03/2024 02:00

Crediti da bonus edilizi, la compensazione è sospesa in presenza di debiti con l’erario superiori a 10 mila euro. Mentre il blocco delle compensazioni che scatterà dal primo luglio, per chi ha ruoli superiori a 100 mila euro non opera con riferimento ai piani di rateazioni e alle cartelle rateizzate. In due commi dell’articolo 4 del dl superbonus approvato dal consiglio dei ministri il 26 marzo 2024 il legislatore risistema e definisce i rapporti tra crediti e debiti fiscali e la possibilità riconosciuta di procedere in compensazione.

La novità per i crediti fiscali da bonus edilizi

In particolare per quanto riguarda il capito dei crediti fiscali generati da bonus edilizi si introduce un nuovo comma, il 3-bis di seguito all’articolo 121 del dl 34/2020. Si prevede che in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte nonché iscrizioni a ruolo gestiti dall’agente della riscossione relativi agli atti dell’Agenzia delle entrate compresi anche gli atti di recupero dei tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate per importi superiori a 10 mila euro si sospende l’utilizzabilità in compensazione dei crediti di imposta maturati e presenti nella piattaforma dell’Agenzia delle entrate fino, si legge nel documento, «a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi». In altre parole la compensazione è preclusa fino a concorrenza del debito. La quota sospesa si sblocca se paghi.Non sono toccate le regole riferite ai termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito . Occorerrà un regolamento del ministero dell’economia per definire le modalità di attuazione e le decorrenze delle disposizioni di questo comma.

Il blocco per gli importi superiori a 100 mila euro

Sempre l’articolo 4, al secondo comma, precisa l’applicazione, dal primo luglio, del blocco delle compensazioni per importi complessivamente superiori a 100 mila euro. Per coloro che hanno pendenze tributarie che vanno dai ruoli agli atti di recupero per importi complessivamente superiori a 100 mila euro, per i quali i termini siano scaduti e non sia in essere provvedimenti di sospensione non sarà possibile utilizzare la compensazione fatta eccezione per i crediti relativi a posizioni previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa e ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’eccezione del blocco è anche per chi ha somme oggetto di rateazione per cui non sia intervenuta la decadenza. Nella disposizione si precisa poi che si applicano le norme su sospensione delle deleghe di pagamento e controlli preventivi ai meri fini della verifica delle condizioni di compensabilità . Le disposizioni si applicano a far data dal primo luglio 2024.

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