Basta con i doppi controlli in azienda. Le ispezioni saranno congiunte
Basta con i doppi controlli in azienda. Le ispezioni saranno congiunte
Arriva in Gazzetta Ufficiale il decreto sulle verifiche nelle imprese. Se il controllato è a posto non dovrà ricevere visite per 10 mesi. Alert per le ispezioni in arrivo

di di Guido Affabris 20/07/2024 02:00

Dal prossimo due agosto nessuna impresa potrà subire contemporaneamente due o più controlli da parte di organi di vigilanza, a meno che le rispettive amministrazioni non si accordino preventivamente per un’ispezione congiunta. Inoltre, in caso di accertata conformità agli obblighi di settore, il soggetto controllato non potrà essere oggetto di controlli per i successivi dieci mesi. In attuazione del principio di trasparenza, infine, l’impresa dovrà ricevere almeno dieci giorni prima di un controllo pianificato (fatta dunque eccezione per i casi di urgenza o per i quali sussista l’esigenza di accessi ispettivi senza preavviso) l’elenco della documentazione necessaria alla visita ispettiva. Sono questi alcuni dei benefici ottenuti dalle attività economiche, ossia dalle imprese che producono o offrono beni e servizi, attraverso il decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103, recante “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, in attuazione della delega al governo di cui all'art. 27, comma 1, della legge n. 118/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio scorso.

L’istituto della diffida

Non solo: il provvedimento del governo, per le violazioni sanabili e i casi di non punibilità per errore scusabile, introduce l’istituto della diffida. Fatta eccezione per le infrazioni riguardanti obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro, e salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per cui è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria non superiore a cinquemila euro, l'organo di controllo, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, diffiderà l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni. In caso di ottemperanza, il procedimento sanzionatorio si estinguerà limitatamente alle inosservanze sanate.

Il fascicolo informatico

Rinnovata importanza ed efficacia viene attribuita al fascicolo informatico di impresa, che viene alimentato con gli esiti dei controlli e consultato dalle amministrazioni prima di avviare un’attività di vigilanza: da evidenziare che le amministrazioni non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso. In caso di violazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 18-bis del dlgs n. 82/2005. Gli operatori che abbiano ricevuto la richiesta di documenti o informazioni in violazione della norma, segnalano tale inadempienza all'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).

Un restyling radicale

Ma è un po’ tutta l’impostazione del regime dei controlli che muta, se solo si considera l’affermazione di fondo secondo cui il controllo si basa sul principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonché sui principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti e in modo da minimizzare le richieste documentali, secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato. Inoltre, l’attività delle amministrazioni è dichiaratamente improntata al rispetto del principio del contraddittorio e prevede l’adozione di provvedimenti e l’irrogazione di sanzioni proporzionali al livello di rischio, al pregiudizio arrecato, alle dimensioni del soggetto controllato e all’attività economica svolta.

L’interpello associativo

A conferma di un modo nuovo e più trasparente di operare nel canale della vigilanza sulle imprese, il decreto prevede meccanismi di dialogo e collaborazione, che contemplano, nel caso in cui vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle norme o gravi e ripetute difformità applicative relativamente ad obblighi o adempimenti oggetto dei controlli, l’impiego dell’istituto dell’interpello da parte delle associazioni nazionali di categoria di cui alla legge sullo “Statuto delle imprese” (legge n. 180/2011).

Censimento delle verifiche

Da non trascurare è poi la previsione del “censimento dei controlli”, finalizzato a garantire la piena conoscenza degli obblighi cui i soggetti controllati sono tenuti e ad eliminare sovrapposizioni e duplicazioni: un’operazione lungimirante e complessa che dovrebbe chiudersi, partendo dall’adozione di uno schema standardizzato per l’effettuazione del censimento da parte del Dipartimento della funzione pubblica, entro circa sette mesi, con la pubblicazione sui siti delle amministrazioni degli specifici controlli che ad esse fanno capo.

Un piano per la formazione

Di non secondaria importanza è infine la definizione di un piano di formazione specifica del personale ispettivo, da erogare da parte della Scuola nazionale dell’amministrazione e Formez PA, con particolare riferimento alle competenze in materia di digitalizzazione degli strumenti di programmazione e svolgimento dei controlli.

Rischi da identificare

Unico neo, forse, la previsione del “Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio basso”, una prassi volontaria operante negli ambiti omogenei dell’igiene e salute, della sicurezza, della tutela della fede pubblica e della sicurezza dei lavoratori. Le imprese che intendano accreditarsi dovranno far riferimento tra gli altri elementi richiesti al possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, nonché ad altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance). Grazie al Report certificativo ottenuto, rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento, le imprese “a basso rischio” non potranno subire più di un controllo ordinario all’anno. Ebbene, si tratta di una prassi che alcune associazioni delle imprese del commercio e dell’artigianato non hanno apprezzato in ambito di audizioni parlamentari, evidenziando come ciò si presti a sperequazioni ai danni delle micro e piccole imprese.

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