Aumenti energetici tamponati
Aumenti energetici tamponati
Le imprese che subiscono incrementi di costi per energia elettrica e gas nel terzo trimestre per più del 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 potranno ottenere un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta dal 15 al 25% della spesa

di di Bruno Pagamici 05/08/2022 07:54

Le imprese che subiscono incrementi di costi per energia elettrica e gas nel terzo trimestre per più del 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 potranno ottenere un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta dal 15 al 25% della spesa. La variabilità del bonus dipende dall'impresa: se gasivora, non gasivora, energivora o dotata di potenza disponibile di energia elettrica pari o superiore a 16,5 kw. È quanto prevede lo schema di decreto legge Aiuti bis approvato ieri dal Consiglio dei ministri per contrastare gli effetti economici negativi causati dalla crisi ucraina. Il provvedimento prevede inoltre un credito d'imposta del 20% per gli acquisti di carburanti effettuati nel terzo trimestre 2022 per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

Imprese a forte consumo di energia elettrica. Qualora i costi della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019 (anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati), a tali imprese è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il bonus è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese beneficiarie e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Imprese a forte consumo di gas naturale. A tali imprese è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario sotto forme di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (Mi-gas) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. È considerata impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 541/2021 (in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell' 8 gennaio 2022) e che ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW. A tali imprese, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto dell'energia un credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022 abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale. A tali impese è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mi-gas abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi