Assemblee condominiali, bandita la convocazione fai-da-te
Assemblee condominiali, bandita la convocazione fai-da-te
Sì a raccomandata, Pec, fax, consegna a mani. No a e-mail, l’immissione nelle cassette postali, l’sms o messaggio whatsapp. L’invio va fatto secondo quanto prevede la legge. Il Tribunale di Monza indica cosa è consentito e cosa no

di di Gianfranco Di Rago 15/09/2024 02:00

Per l’invio dell’avviso di convocazione assembleare, attenzione alle soluzioni fai-da-te. L’amministratore è tenuto a utilizzare le modalità previste dalla legge: raccomandata, Pec, fax e consegna a mani. Non sono consentite alternative, anche se richieste a gran voce dai condòmini. Quindi al bando le e-mail, l’immissione nelle cassette postali, l’sms, il messaggio whatsapp e così via. La conseguenza del mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 66 disp. att. c.c. è infatti l’annullabilità della deliberazione assembleare. Lo ha ribadito il Tribunale di Monza nella sentenza n. 1734, pubblicata lo scorso 12 giugno 2024.

A chi e come spetta dimostrare il corretto recapito

Nella specie un condòmino aveva impugnato una deliberazione assembleare, tra le altre cose, per l’omesso invio dell’avviso di convocazione. L’amministratore, costituitosi in giudizio in rappresentanza del condominio, si era difeso sostenendo di avere inviato il documento via e-mail e di averlo anche inserito nella cassetta postale del condòmino impugnante.

Il Tribunale di Monza ha però accolto l’impugnazione e ha proceduto all’annullamento della deliberazione assembleare. Il giudice brianzolo, premesso che il vizio di omessa convocazione o convocazione fuori termine integra pacificamente un vizio di annullabilità (e richiamando a tal fine il contenuto della nota sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 4806/2005), ha evidenziato che, nel caso in cui un condòmino eccepisca la mancata convocazione, spetta al condominio provare di aver assolto al relativo obbligo nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla legge, non potendosi addossare al condòmino che deduca l’invalidità dell’assemblea la prova negativa di tale obbligo (si vedano a tal proposito Cass. civ., n. 5254/2011 e n. 10875/98). L’avviso di convocazione, infatti, costituisce un elemento costitutivo della validità della delibera (si veda Cass. civ., n. 22685/2014).

Con una serie di considerazione generali in merito all’onere della prova, il Tribunale di Monza ha quindi ricordato che la presunzione di conoscenza degli atti recettizi in forma scritta giunti all’indirizzo del destinatario (art. 1335 c.c.) opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato. L’onere di provare l’avvenuto recapito all’indirizzo del destinatario spetta al mittente, salva la prova del destinatario medesimo dell’impossibilità di acquisire in concreto l’anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà. La raccomandata con avviso di ricevimento, invece, costituisce prova certa della trasmissione del plico, fondata sull’attestazione dell’ufficio postale di spedizione e di arrivo al destinatario e, dunque, di conoscenza del medesimo sempre ex art. 1335 c.c..

Premesso ciò, è vero che, relativamente all’invio dell’avviso di convocazione assembleare, come evidenziato dal giudice, l’originario testo dell’art. 66 disp. att. c.c. non prescriveva particolari modalità per la convocazione dei condòmini alla assemblea. La convocazione, pertanto, poteva essere compiuta in qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo (affissione di avviso nell’atrio, inserimento nella cassetta postale dell’avviso, avviso orale, ecc.): la prova che l’avviso di convocazione fosse stato consegnato nei termini di legge poteva essere acquisito anche tramite presunzioni. La riforma del 2012, invece, ha modificato la disposizione normativa, la quale richiede ora la comunicazione di detto avviso a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, prediligendo quindi la forma scritta. Ma, come pure sottolineato dal Tribunale, con tale norma il legislatore ha inteso anche tipizzare le forme della comunicazione dell’avviso, limitandole a quelle che garantiscono l’effettiva conoscibilità della convocazione stessa, con la conseguenza che l’amministratore di condominio deve utilizzare esclusivamente le forme scritte imposte dalla disposizione già menzionata.

Nel caso di specie il condominio aveva allegato che il condòmino era stato tempestivamente convocato tramite invio della convocazione a mezzo di posta elettronica e con consegna della stessa nella sua cassetta postale. La ricezione di tali comunicazioni era stata però negata dal condòmino impugnante e ciò, secondo il giudice, escludeva qualsiasi valore del presunto invio mediante e-mail, così come dell’immissione del documento nella cassetta della posta. La semplice e-mail, difatti, così come l’immissione nella cassetta della posta, non fornisce le medesime garanzie di sicurezza, in ordine alla ricezione della comunicazione, che vengono garantite dagli altri mezzi indicati dall’art. 66 disp. att. c.c.. Inoltre, sempre secondo il giudice, in casi siffatti non può prospettarsi neppure una presunzione di conoscenza correlata al fatto che il messaggio sia giunto all’indirizzo del destinatario. Infatti, a differenza del possessore di un indirizzo Pec, il titolare di un indirizzo e-mail non ha alcun onere di consultare la posta elettronica in arrivo (sempre ammesso che la stessa giunga nella relativa cartella) e neanche l’avviso di avvenuta lettura conferisce alla e-mail il valore legale preteso dalla disposizione di legge. Analogamente, non può presumersi che il condòmino abbia tempestiva conoscenza della data di convocazione dell’assemblea con l’immissione dell’avviso nella cassetta postale, non avendo quest’ultimo alcun onere di controllare quotidianamente la cassetta della posta. Nel caso in esame, l’amministratore aveva inviato il messaggio a un indirizzo e-mail ordinario attribuito al condòmino e aveva consegnato la convocazione nella sua cassetta postale. Di conseguenza, secondo il Tribunale di Monza, la convocazione non poteva ritenersi valida a norma dell’art. 66 disp. att. c.c., con conseguente inefficacia delle comunicazioni inviate al condòmino nelle predette forme alternative al disposto di legge. La delibera impugnata è stata quindi annullata in conseguenza della mancata convocazione del condòmino impugnante per mancato rispetto delle formalità prescritte per legge.

Che scopo ha l’avviso di convocazione?

L’avviso di convocazione, che deve essere predisposto dall’amministratore e inviato per tempo a tutti i condomini presso la propria residenza o il proprio domicilio, come risultante dall’anagrafe condominiale, è quindi finalizzato a consentire la partecipazione dei medesimi all’assemblea. Fino alla modifica della normativa condominiale nel 2012, come detto, la legge non prevedeva forme specifiche per l’invio di detto avviso. L’amministratore poteva quindi scegliere liberamente le modalità di inoltro della convocazione assembleare, con il solo limite del raggiungimento dello scopo (dovendo quindi provare, in caso di contestazione, che il condomino fosse stato informato per tempo della data e del luogo della riunione, nonché degli argomenti da discutere). Con la riforma il legislatore è quindi intervenuto sull’art. 66 disp. att. c.c., prevedendo in modo specifico le modalità per l’inoltro dell’avviso di convocazione e richiedendo, alternativamente, l’utilizzo della posta raccomandata, della posta elettronica certificata, del fax oppure la consegna a mani (con consigliabile sottoscrizione per ricevuta da parte del condomino). La medesima disposizione ha inoltre chiarito come qualsivoglia vizio relativo all’omissione, alla tardività o all’incompletezza della convocazione legittimi il condomino a ottenere l’annullamento giudiziale delle conseguenti delibere assembleari (da impugnare nei successivi 30 giorni decorrenti dalla riunione, per i presenti, e dal ricevimento del verbale, per gli assenti). A seguito della modifica dell’art. 66 disp. att. c.c. e della sempre maggiore diffusione degli strumenti informatici, dopo la pandemia si arrivati addirittura al battesimo per via legislativa dell’assemblea telematica, ci si è chiesti ripetutamente se l’elencazione degli strumenti con i quali inviare l’avviso di convocazione sia o meno tassativa, vietando quindi il ricorso ad altri mezzi di spedizione. Una soluzione molto richiesta dai condomini è infatti quella dell’invio dell’avviso di convocazione tramite e-mail, che abbina il vantaggio della tempestività della ricezione a quello della tendenziale gratuità dello strumento, soprattutto se confrontato con i costi della posta raccomandata. Dal punto di vista degli amministratori, tuttavia, la scelta di venire incontro alle richieste dei condomini deve essere attentamente soppesata, poiché, come visto, il rischio è quello di invalidare il deliberato assembleare.

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