Appalti pubblici senza equo compenso
Appalti pubblici senza equo compenso
La sentenza del Tar Campania che ribalta i giudizi espressi dal Tar Lazio e dal Tar Veneto. Norme non imperative, ma come principi di valutazione

di di Marco Solaia 19/07/2024 02:00

La specificità della disciplina sui contratti pubblici non consente di applicare la legge sull’equo compenso cristallizzando l’offerta economica e limitandone i ribassi; è con il subprocedimento di verifica dell’anomalia che la stazione appaltante deve misurare l’iniquità del compenso; le norme della legge 49 non sono imperative ed eterointegrative della lex specilis della gara ma vanno considerate come principi per la valutazione di congruità dei ribassi. Lo afferma il Tar Campania, con la sentenza del 16 luglio 2024, n. 1494 che ribalta, aderendo all’orientamento Anac, le due precedenti sentenze del Tar Veneto (n. 632/24) e del Tar Lazio (8580/24).

Norme non imperative

I giudici contestano il presupposto di fondo dal quale muovono tali sentenze, cioè che le norme della legge 49/23 siano «imperative ed eterontegrative della lex specialis di gara» e, di conseguenza, che «sono in radice incongrue le offerte economiche formulate in violazione di esse, laddove contemplanti ribassi sui corrispettivi delle prestazioni professionali richieste in appalto». In particolare «la predicata eterointegrazione della disciplina di gara con quella sull’equo compenso sconta i limiti intrinseci ed estrinseci di compatibilità o sovrapponibilità dei due impianti normativi, che incidono su campi di materie e rispondono a finalità tra loro non perfettamente coincidenti ed omogenee». Detta compatibilità o sovrapponibilità «è stata considerata dall’Anac, nell’atto del presidente del 19/04/2024, sotto un’angolazione diversa rispetto a quella da cui muovono i richiamati arresti giurisprudenziali; e cioè nella plausibile prospettiva che il regime dell’equo compenso non deroghi, bensì integri il sistema dei contratti pubblici, senza frustrarne la sostanza concorrenzialità di derivazione euro-unitaria e, quindi, senza elidere in radice la praticabilità del ribasso sui corrispettivi professionali, la cui determinazione non è da intendersi rigidamente vincolata a immodificabili parametri tabellari, ma la cui congruità rimane, in ogni caso, adeguatamente assicurata dal modulo procedimentale di verifica all’uopo codificato». Quindi la specialità del sistema dei contratti pubblici, che risponde ad una sua immanente logica proconcorrenziale, per certi versi antagonistica rispetto all’irrigidimento tabellare di singole voci di offerta, impedisce di cristallizzare i compensi tramite la propugnata eterointegrazione automatica delle disposizioni della l. n. 49/2023; e induce, piuttosto, a considerare queste ultime a guisa di principi direttivi cui la stazione appaltante deve indefettibilmente improntare la propria valutazione di congruità.

  

Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi