Annullati gli avvisi di accertamento se il pvc della Gdf richiama altri documenti che non sono allegati e comunque non sono noti al contribuente. È la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia n. 208/2023 del 31/10/2023
Accolti i ricorsi della società contribuente avverso gli avvisi di accertamento emessi ai fini Iva, relative sanzioni ed interessi per l'uso di fatture soggettivamente inesistenti.
Sulla scorta di un pvc redatto dalla guardia di finanza, nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria, per le Entrate erano emersi concreti elementi di prova che dimostrano come la srl nel corso degli anni era stata interposta con il ruolo di filtro nella filiera commerciale della frode fiscale indagata. Tuttavia, il pvc richiama soltanto i documenti a supporto degli elementi d'indagine, senza alcun allegato di questi. L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione.
In questo modo il soggetto passivo può conoscere gli elementi di prova, ivi compresi quelli risultanti da tali procedimenti amministrativi connessi, sui quali essa intende fondare la propria decisione. L'onere di allegazione da parte dell'Amministrazione finanziaria è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo. Infatti, l'avviso di accertamento, nell'ipotesi di doppia motivazione “per relationem”, è legittimo ove il processo verbale di constatazione richiamato nella stessa faccia, a propria volta, riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente.
Nel caso in esame il pvc della Gdf a sua volta richiamato dagli atti impugnati non riproduce né riporta in allegato i documenti a supporto degli elementi d'indagine richiamati nello stesso e negli stessi, ciò in palese violazione del disposto dello Statuto del contribuente. Di conseguenza gli atti impositivi impugnati vanno ritenuti l'illegittimi e quindi annullati.
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