Ambiente, rifiuti europei smaltiti nella Ue
Ambiente, rifiuti europei smaltiti nella Ue
Lo prevede il regolamento sul movimento transfrontaliero varato dal Consiglio euroipeo il 25 marzo. Export vietato, e in caso di riciclo o recupero, audit sugli impianti nei paesi destinatari

di di Giorgio Ambrosoli  27/03/2024 02:00

L'esportazione dall'Unione europea di rifiuti destinati allo smaltimento sarà vietata. Nel caso invece essi vengano spediti per essere recuperati o riciclati, chi organizza la spedizione dovrà dimostrare che gli impianti che li riceveranno nel paese di destinazione li gestiranno in modo ecologicamente corretto. Al fine di soddisfare tale obbligo, il notificatore o la persona che organizza la spedizione e che intende esportare rifiuti dall'Unione assicura che gli impianti che li gestiranno nel paese di destinazione siano stati sottoposti a un audit.

Lo prevede il nuovo regolamento sul movimento transfrontaliero dei rifiuti, che regolerà le importazioni, ma soprattutto le esportazioni dei rifiuti dall’Europa e che è stato definitivamente approvato dal Consiglio europeo del 25 marzo. A questo punto siamo attesa della pubblicazione.

Audit da soggetto terzo

L’audit dovrà essere effettuato da un terzo, che è indipendente dal notificatore o dalla persona che organizza la spedizione, nonché dall'impianto sottoposto ad audit, e che possiede qualifiche adeguate in materia di audit e trattamento dei rifiuti.

Nei casi di esportazione dall'Unione, gli Stati membri dovranno adottare tutte le misure necessarie per assicurare che le persone fisiche e giuridiche soggette alla loro giurisdizione nazionale non esportino rifiuti qualora i rifiuti esportati non siano gestiti in modo ecologicamente corretta.

Il produttore di rifiuti, il notificatore e la persona che organizza la spedizione e qualsiasi altra impresa coinvolta nella spedizione di rifiuti o nel loro recupero o smaltimento adotteranno i provvedimenti necessari per garantire che i rifiuti spediti siano gestiti senza pericolo per la salute umana e in modo ecologicamente corretto per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

Gestione ecologicamente corretta

Ai fini dell'esportazione di rifiuti, si ritiene che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto per quanto concerne il recupero o lo smaltimento se è possibile dimostrare che i rifiuti, nonché gli eventuali rifiuti residui prodotti attraverso il recupero o lo smaltimento, saranno gestiti nel rispetto di obblighi di protezione della salute umana, del clima e dell'ambiente considerati equivalenti a quelli previsti a norma della normativa dell'Unione.

Secondo il Regolamento, nel valutare l'equivalenza non è necessario che siano rispettati appieno gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione, vige l'obbligo di dimostrare che gli obblighi applicati nel paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell'ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione.

Autorizzazione dell’impianto

Per questo l'audit dovrà verificare che l'impianto che gestisce i rifiuti nel paese di destinazione nelle sue effettive operazioni sia autorizzato dalle sue autorità competenti a importare e trattare i rifiuti in questione e sta svolgendo le proprie attività in conformità con la legislazione nazionale applicabile in materia di protezione dell'ambiente.

Detto impianto dovrà essere progettato, costruito e gestito in modo sicuro ed ecologicamente corretto e, in particolare, dispone dei processi, della tecnologia di gestione dei rifiuti adeguata, di un'organizzazione e delle infrastrutture necessari per trattare i rifiuti in questione, nonché delle assicurazioni relative a rischi e responsabilità potenziali.

A tal fine occorrerà verificare le informazioni sui metodi di trattamento dei rifiuti, compreso il modo in cui vengono trattati i rifiuti residui, in particolare attraverso la rintracciabilità a valle.

Rintracciabilità dei rifiuti

In quest’ambito si dovrà assicurare la rintracciabilità di tutti i rifiuti ricevuti e trattati presso l'impianto, compresa la garanzia che tutti i rifiuti residui prodotti dalle sue attività siano documentati e siano trasferiti soltanto verso impianti di gestione dei rifiuti autorizzati a trattare tali rifiuti residui.

A tal fine saranno verificate le informazioni concernenti l’adozione di misure destinate al risparmio di energia nonché alla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra.

Inoltre, dovrà essere in grado di fornire le registrazioni delle sue attività di gestione dei rifiuti come pure delle importazioni e delle esportazioni di rifiuti degli ultimi cinque anni.

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