Agriturismo, il fabbricato strumentale anche se di lusso è sempre rurale
Agriturismo, il fabbricato strumentale anche se di lusso è sempre rurale
Anche se di lusso è da considerarsi fabbricato strumentale

di di Fabrizio G. Poggiani 30/08/2024 02:00

I fabbricati strumentali alle attività agricole, comprese quelle agrituristiche, sono da qualificare rurali a prescindere dalla categoria assegnata, anche se di lusso. Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, infatti, le costruzioni destinate alla ricezione e all’ospitalità, nell'ambito dell'attività di agriturismo, rivestono il carattere di strumentalità all'attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità.

Questo il principio sancito dai giudici della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22674/2024 pubblicata lo scorso 12 agosto e avente a oggetto il diniego di un rimborso dell’imposta comunale sugli immobili (Ici) per gli anni dal 2009 al 2013 in esito al disconoscimento della ruralità dell’immobile, destinato alle attività agrituristiche, censito in catasto nella categoria “A/8”.

Il ricorso introduttivo era stato presentato dal legale rappresentante di una società agricola toscana, correttamente inquadrata ai sensi dell’art. 2 del dlgs 29/03/2004 n. 99, proprietaria di un immobile destinato all’esercizio dell’attività agrituristica ma censito nella categoria “A/8” (“Abitazioni in ville”) alla quale era stata negato il rimborso dell’Ici relativamente alle annualità dal 2009 al 2013.

La commissione tributaria regionale (Ctr) della Toscana, con specifica sentenza (n. 463/09/2020) aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e dal Comune di San Casciano Val di Pesa (FI) avverso la sentenza della commissione provinciale (n. 889/02/2016), vinta dai professionisti della società, confermando il rilievo che il fabbricato non potesse conseguire il riconoscimento di ruralità (con relativa annotazione) in base alla classificazione ottenuta (“A/8”).

Nella sentenza di secondo grado, i giudici aditi avevano affermato che non era mai stato messo in discussione l’esercizio dell’attività agrituristica ma che, facendo riferimento al comma 3 del citato art. 9 del dl 557/1993, la costruzione utilizzata non potesse essere considerata rurale, in quanto esclusa, quale immobile di lusso; la norma indicata, però, riguarda esclusivamente i fabbricati rurali a destinazione abitativa, che devono rispettare requisiti soggettivi e oggettivi, e non anche quelli strumentali, che devono rispettare solo requisiti oggettivi.

La lettera e), del citato comma 3 dell’art. 9 dispone che i fabbricati, si ripete ad uso abitativo, in possesso delle caratteristiche di unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie “A/1” e “A/8”, ovvero caratteristiche di lusso indicate dal dm 2/08/1969, non possono essere riconosciuti rurali.

La Suprema Corte, analizzando il ricorso della società, ha evidenziato che le costruzioni destinate alla ricezione e ospitalità, nell’ambito dell’esercizio delle attività agrituristiche, rivestono il carattere della strumentalità alle attività agricole, di cui all’art. 2135 c.c., con la conseguenza che sono da considerare a tutti gli effetti come fabbricati rurali strumentali.

La conseguenza di questa affermazione è che, correttamente, si deve far riferimento non alle condizioni e caratteristiche indicate nel comma 3 dell’art. 9 del dl 557/1993 ma a quelle contenute nel successivo comma, ovvero nel comma 3-bis, che fanno espresso riferimento ai fabbricati rurali strumentali.

Il citato comma 3-bis, infatti, dispone che ai fini fiscali (quindi anche per l’applicazione dei tributi locali) deve riconoscersi la ruralità alle costruzioni destinate all’esercizio delle attività agricole, di cui al citato art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse), con l’ulteriore precisazione che la lettera e) di tale comma include, tra i rurali strumentali, i fabbricati destinati alle attività agrituristiche (citate nel comma 3 dell’art. 2135 c.c. come attività di ricezione e ospitalità).

I giudici supremi, infine, concludono che la sentenza de quo enuncia un principio di diritto secondo il quale, ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, i fabbricati destinati alla ricezione e ospitalità, nell’ambito delle attività agrituristiche svolte dall’impresa agricola, sono certamente fabbricati rurali, a prescindere dalla relativa classificazione catastale, in ossequio alle condizioni (solo oggettive) indicate dalle disposizioni vigenti, di cui al più volte citato comma 3-bis dell’art. 9 del dl 557/1993, senza che possa trovare applicazione l’esclusione di cui alla lett. e), del comma 3 dell’art. 9, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione.