Aggiornate le soglie di allerta del fisco per la crisi d’impresa
Aggiornate le soglie di allerta del fisco per la crisi d’impresa
Le imprese non saranno più considerate in crisi se il debito è inferiore al 10 percento del volume di affari e comunque la segnalazione verrà inviata solo se il debito maggiore di 20 mila euro. Quadruplicano, cioè, le soglie di allerta

di di Marcello Pollio 27/07/2022 07:30

Cambio in vista per le soglie di allerta del fisco per la crisi d'impresa. Le imprese non saranno più considerate in crisi se il debito è inferiore al 10 percento del volume di affari e comunque la segnalazione verrà inviata solo se il debito maggiore di 20 mila euro. Quadruplicano, cioè, le soglie di allerta. A poco più di dieci giorni dall' entrata in vigore, 15 luglio, dell'art. 25 novies del Codice della crisi d'impresa (dlgs 14/2019, Ccii) introdotto dalle modifiche apportate dal dlgs 17 giugno 2022, n. 83, un emendamento governativo e di maggioranza al decreto semplificazioni prevede, infatti, di modificare i parametri appena introdotti dal legislatore. Si tratta delle soglie previste dall'art. 30 sexies legge 233/2022, con decorrenza dal 1 gennaio, che sono state recepite tel quel dall'art. 25 novies del Ccii. Il caso è scoppiato dopo l'invio delle lettere, da parte dell'Agenzia delle entrate, ricevute dai contribuenti a fine giugno (si veda ItaiaOggi del 1 luglio).

Le comunicazioni di invito alla compliance tributaria è parsa subito “scollegata” dalla realtà e le critiche giunte da commercialisti e politica hanno determinato l'Ade ad emanare un comunicato stampa appasto nella tarda sera del 1 luglio, con il quale l'Ade ha fatto presente che le proprie segnalazioni ai sensi dell'art. 30 sexies, contenenti l'invito a valutare di attivare la Composizione negoziata della crisi d'impresa, prevista dal dl 118/2021, erano un atto dovuto. Ebbene, ora, con il decreto semplificazioni si cerca di correggere il tiro. Il nuovo emendamento al decreto semplificazioni propone di fatto di innalzare la soglia da 5 mila euro a 20 mila euro minimo con un importo comunque commisurato ad un importo non inferiore al 10 percento del volume di affari dell'anno precedente. In sostanza, un'impresa che ha fatturato 100 mila euro l'anno precedente dovrà avere omesso di pagare un importo iva superiore a 10 mila euro nel trimestre, per ricevere la segnalazione, mentre un'impresa che ha fatturato 500 mila euro nell'anno, se ha omesso di pagare 20 mila euro anche se l'omissione è inferiore al 10 percento del fatturato, si vedrà recapitare la segnalazione in ogni caso.

La soglia proposta dimostra ancora una volta che lo scopo della norma è quello di accelerare le l'incasso dei crediti tributari, poiché non si comprende come una soglia del 10 per cento che rappresenterebbe un parametro per identificare un'impresa in crisi, ovvero in disequilibrio finanziario, non possa valere per tutte. Infatti, un'impresa che non supera la soglia del 10% , ma ha debiti per almeno 20 mila euro, sarebbe considerata, comunque, in crisi. Un'impresa con volume di affari maggiore vedrebbe il debito rilevante (ai fini della segnalazione) di 20 mila euro assai meno influente, considerata la relazione dello stesso con il maggiore flusso di cassa dell'impresa stessa.

L'emendamento, inoltre di cambiare i termini di vigenza della disposizione (25 novies) che non sarà più applicabile dal primo trimestre 2022 bensì dal secondo trimestre. Sempre l'emendamento, poi, propone di cambiare il secondo comma, lett. a) dell'art,. 25 novies Ccii, con la precisazione che le segnalazioni per la valutazione dell'esistenza dei presupposti per l'attivazione della Composizione negoziata della crisi d'impresa debba avvenire contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'art. 54-bis dpr 633/72 e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle liquidazioni periodiche (lipe).