Nelle nuove analisi di rischio con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, Agenzia delle entrate e Guardia di finanza saranno sullo stesso piano. Alla Guardia di finanza verranno infatti assegnate le medesime prerogative previste per l'Agenzia delle entrate, allineando altresì le finalità d'utilizzo delle informazioni contenute nelle banche dati a quelle previste per i dati fattura integrati e per i file XML della fatturazione elettronica. Questo ruolo paritetico fra Agenzia e fiamme gialle è espressamente previsto nello schema di decreto attuativo di riforma dell'accertamento nell'ambito delle attività di analisi del rischio.
Per attuare al meglio tali disposizioni si prevede la possibilità di costituire, conformemente ai rispettivi ordinamenti, unità integrate di analisi del rischio con componenti dei due enti. Così facendo, oltre a rafforzare la capacità dell'Amministrazione finanziaria di contrastare i fenomeni lesivi delle ragioni erariali, sarà possibile creare effetti sinergici ed evitare la duplicazione di investimenti infrastrutturali e umani, evitando altresì la sovrapposizione delle attività. Questo perché la riforma fiscale, anche su questo specifico punto, non prevede alcun investimento finanziario anzi, specifica che dall'attuazione delle disposizioni in materia di analisi del rischio non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica (nell'ambito della lotta all'evasione, si sarebbero potuti prevedere anche degli investimenti di risorse in assenza delle quali, con molta probabilità, risulterà davvero difficile potenziare le attività di contrasto). Anche le Fiamme gialle potranno dunque utilizzare tutte le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria effettuando sia interconnessioni tra le varie banche dati che la compongono sia con archivi esterni e registri pubblici, o pubblicamente disponibili, finalizzate alle attività di analisi del rischio fiscale e di controllo tributario. Resteranno invece di stretta pertinenza dell'Agenzia delle entrate le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti effettuate anche grazie e per il tramite delle suddette interconnessioni.
L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sempre per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, potranno dunque operare sia disgiuntamente che assieme, condividendo tutte le informazioni e gli strumenti informatici di cui dispongono, grazie ad appositi protocolli d'intesa.
Anche alla Guardia di finanza, precisa espressamente la disposizione in commento, si applicheranno le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 17, 18, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico.
Su quest'ultimo aspetto, merita di essere sottolineato il passo in avanti operato dal decreto attuativo della delega fiscale rispetto alle previsioni contenute nel decreto del Mef del 28 giugno 2022, in materia di trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari in attuazione della legge n.160/2019.
In tale provvedimento normativo, infatti, pur nella condivisione di ruoli e funzioni fra Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, per le tutele dei contribuenti previste dal citato Regolamento UE in materia di trattamento dei dati personali sono previste numerose ed importanti limitazioni e deroghe. Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative della delega fiscale non avremmo dunque solo una cooperazione più stretta e paritetica fra l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza ma anche, con tutta probabilità, una maggiore salvaguardia dei diritti e delle limitazioni nell'utilizzo dei dati dei contribuenti.