Superbonus con prove libere
Superbonus con prove libere
Per la fruizione del 110%, documentazione in totale libertà se destinata a dimostrare l’esecuzione del 30% dei lavori sulle villette

di di Fabrizio G. Poggiani 24/09/2022 00:14

Per la fruizione del 110%, documentazione in totale libertà se destinata a dimostrare l'esecuzione del 30% dei lavori sulle villette. A ridosso della scadenza del 30/9, i committenti, già in crisi per rispettare il termine, sono invitati da più parti a raccogliere qualsivoglia documento ritenuto idoneo a dimostrare il raggiungimento della percentuale richiesta.

Questa più recente indicazione è stata inserita nelle conclusioni di un documento, dello scorso 21 settembre, presentato dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Padova, avente a oggetto la certificazione del raggiungimento del 30%, ai fini della fruibilità del 110% per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 119 del decreto legge 34/2020.

Si ricorda, innanzitutto, che recentemente la Commissione di monitoraggio, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP), ha precisato (parere n. 1/2022) che, affinché professionisti e committenti possano provare il rispetto del requisito del 30% dei lavori effettuati (parametrati sulle complessive spese sostenute) entro il 30/9/2022, si rende necessario produrre una dichiarazione del direttore dei lavori, completa dei documenti di supporto, quali foto, fatture, bolle e libretto delle misure; il professionista può comunque fare ampio utilizzo di tutto il materiale che considera utile a supportare quanto dichiara.

La Commissione ritiene opportuno attribuire a detta dichiarazione una "data certa", inviandola al cliente “tempestivamente”, utilizzando un messaggio di posta elettronica certificata o una comunicazione, da inviare a mezzo raccomandata, preferibilmente con avviso di ricevimento.

Nel documento dei commercialisti di Padova, preliminarmente, si confermano i contenuti del comma 8-bis dell'art. 119 del dl 34/2020 che si rende applicabile esclusivamente agli edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze e alle unità immobiliari residenziali indipendenti e autonome; la detta disposizione deve essere letta, però, congiuntamente al comma 1 dell'art. 119 che dispone la fruizione della detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 30/6/2022.

Nel documento, peraltro, si sostiene che, qualora i lavori realizzati sull'unità immobiliare, alla data del 30/9/2022, non abbiano raggiunto almeno il 30% dell'intervento complessivo, il committente dei lavori potrà portare in detrazione con il 110% soltanto le spese sostenute entro il 30/6/2022 mentre, al contrario, se i lavori realizzati sull'unità immobiliare hanno raggiunto il 30%, il committente potrà beneficiare dell'agevolazione anche per le spese sostenute successivamente fino al 31/12/2022; in detto ultimo caso resta salva la possibilità di beneficiare, per le spese sostenute dopo il 30/6/2022, dei bonus ordinari.

I commercialisti veneti confermano la lettura della Commissione consultiva e, quindi, per il valore da considerare si può far riferimento all'intervento complessivo e, di conseguenza, a tutte le lavorazioni effettuate sull'unità immobiliare ovvero soltanto a quelle agevolabili con la detrazione maggiorata del 110%; in tal caso, se si ritiene di tenere conto di tutte le lavorazioni, si rende necessario tenere conto delle opere agevolate con il superbonus, interessate alla proroga, ma anche di tutte le altre, comprese quelle non agevolate.

Come indicato in una specifica risposta (Q.T. 5-08270/2022) le spese relative a lavori pagati ma non eseguiti non devono concorrere al calcolo del 30% poiché, ai fini del comma 8-bis, non è sufficiente il pagamento del 30% dell'intervento se il detto pagamento non rappresenta lo stato effettivo di realizzazione.

Posto che si rende sempre necessaria la certificazione del direttore dei lavori, corredata da tutta la documentazione utile a dimostrare il raggiungimento della quota del 30%, non risulta ancora chiaro se è possibile ritenere sufficiente l'asseverazione rilasciata per l'efficientamento energetico per uno stato di avanzamento superiore al 30%, in presenza di un titolo abilitativo che non preveda la realizzazione di altri interventi agevolati con il 110% (per esempio, con il super sismabonus).

Infine, stante la possibilità concessa da alcuni istituti di credito di richiedere la certificazione rilasciata dal direttore dei lavori per il raggiungimento del 30% entro il 30/09, i commercialisti ritengono opportuno raccogliere ogni documento ritenuto idoneo ai fini probatori al fine di confermare il raggiungimento di quota 30%, a prescindere dall'eventuale rilascio dell'attestazione, di cui al comma 13 dell'art. 119 del dl 34/2020.

Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi