Pace fiscale per i tributi locali
Pace fiscale per i tributi locali
Una pace fiscale anche per i tributi locali. Oltre che per le cause pendenti in cassazione, la definizione agevolata delle liti pendenti arriva anche ai tributi di gestione dei governi locali.

di di Cristina Bartelli 05/08/2022 07:53

Una pace fiscale anche per i tributi locali. Oltre che per le cause pendenti in cassazione, la definizione agevolata delle liti pendenti arriva anche ai tributi di gestione dei governi locali. E non solo. Con ordine del giorno, da approvare insieme alla riforma, si impegna il nuovo governo a studiare forme di intervento anche per tutto il resto del contenzioso tributario pendente davanti alle giurisdizioni tributarie che si apprestano a cambiare nome. Negli emendamenti riformulati, e che saranno approvati al Senato, le commissioni tributarie diventeranno infatti corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Infine arriva la responsabilità per il funzionario che immotivatamente non ha accolto la proposta di mediazione. Sono queste le ultime novità in merito alla legge di riforma della giustizia tributaria il cui testo è stato approvato ieri in commissione finanze del Senato e che sarà esaminato dall'aula per il primo via libera a partire dal 9 agosto prossimo . Le intenzioni del governo e dei gruppi politici sono comuni: ottenere il via libera definitivo entro settembre incardinando il testo che dopo questo lungo lavoro di mediazione è da considerare blindato, come emendamento al decreto aiuti bis. Soddisfatto il relatore Luciano D'Alfonso che ha guidato lo sprint della legge: «Una riforma che fa nascere il giudice tributario a tempo pieno, dedicato, automi e indipendente, selezionato con concorsi coerenti. Una riforma che», continua D'Alfonso, «si pone l'obiettivo di liberare la cittadella giudiziaria della Cassazione assediata da oltre 40 mila situazioni di contenzioso in giacenza. Una riforma che introduce importanti innovazioni nel processo tributario come la responsabilizzazione del funzionario della agenzia nel valorizzare le precisazioni di fatto e di diritto descritte dal contribuente in sede di reclamo e di richiesta di mediazione. Si introduce e si proceduralizza la posizione di merito del contribuente virtuoso», ricorda il relatore, «che ha meritato il bollino blu per il suo curriculum fiscale. L'istituto dell' interpello si adatta ancora di più alle aspettative degli investitori esteri. La prova testimoniale diventa una garanzia a pieno titolo nel confronto dialogico delle parti processuali».

Sezione tributaria della corte di cassazione. Arriva una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

Prova testimoniale ampliata. La commissione, anche senza accordo delle parti, potrà assumere la prova testimoniale. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

Reclamo rafforzato. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.

Definizione agevolata dei tributi locali. Le regioni e gli enti locali possono stabilire per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. Le medesime agevolazioni di cui al comma precedente possono es-sere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale.

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