Custodia cautelare, ordinanze solo a fine indagini
Custodia cautelare, ordinanze solo a fine indagini
Nel decreto approvato dal Consiglio dei ministri due modifiche all’articolo 114 del Codice di procedura. Sono pubblicabili contenuti dell’atto senza citazioni virgolettate 

di di Dario Ferrara  07/09/2024 02:00

Scatta in due mosse il divieto di pubblicare le ordinanze di custodia cautelare fino a che non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare, previsto nello schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri mercoledì 4 settembre: basta un paio di modifiche all’articolo 114 Cpp a disporre che si potrà diffondere soltanto il contenuto del provvedimento senza poter fare citazioni fra virgolette. Ora il testo passa alle commissioni Giustizia di Camera e Senato che entro sessanta giorni dovranno esprimere il loro parere, non vincolante per il Governo.

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Presunzione di innocenza

Il divieto di pubblicazione vero e proprio è introdotto al comma 6 ter dell’articolo 114 Cpp, mentre l’altro intervento è sul secondo comma della disposizione che oggi esclude in modo esplicito l’ordinanza del giudice di cui all’articolo 292 Cpp dal novero degli atti non più coperti dal segreto, perché notificati alle parti, di cui è vietata la pubblicazione anche parziale fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Si potrà quindi riportare in modo letterale soltanto il capo di imputazione per esteso. Insomma: si torna indietro rispetto a quanto stabilito dalla riforma voluta nel 2017 dall’allora guardasigilli Andrea Orlando, secondo cui le ordinanze sono pubblicabili senza limiti. Il decreto legislativo, si legge nello stesso provvedimento, è adottato per dare «compiuto adeguamento» della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva Ue 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016. E ciò per rafforzare «alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali». Il tutto nasce dall’approvazione alla Camera di un emendamento presentato dal deputato Enrico Costa (Azione) alla legge di delegazione europea 2022-2023, la legge del 21/02/2024, n. 15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio, in base alla quale il Governo può adottare il provvedimento attuativo della direttiva Ue.

Libertà di stampa

Il divieto di pubblicare le ordinanze di arresto vuol dire anche non poter pubblicare durante le indagini le intercettazioni contenute nei provvedimenti cautelari. La norma è «irragionevole», secondo l’Associazione nazionale magistrati, perché affidandosi ai riassunti dei provvedimenti in un campo molto tecnico come le misure cautelari si rischia di dare un’informazione completa. Insorge il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti: «Non solo si limita pesantemente la libertà di stampa, ma si infligge un colpo duro alla trasparenza e al controllo sull’operato della magistratura». Nel 2021 l’adeguamento interno alla direttiva Ue 2016/343 ha imposto limiti alla comunicazione dei pubblici ministeri e dato valore neutro all’esercizio della facoltà di non rispondere: non si può ad esempio ridurre l’indennizzo per ingiusta detenzione alla vittima dell’errore giudiziario soltanto perché da imputato ha scelto di tacere.

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