La compensazione fiscale stoppa il sequestro preventivo
La compensazione fiscale stoppa il sequestro preventivo
Una sentenza della Corte di cassazione in materia di reati tributari. Spetta al giudice esaminare i documenti prodotti, verificando l’effettiva sussistenza dei crediti offerti in compensazione

di di Dario Ferrara 26/04/2024 02:00

La compensazione fiscale fa scattare lo stop al sequestro preventivo disposto per reati tributari. Il contribuente indagato per saldare le sue passività può utilizzare i crediti d’imposta nell’ambito del ravvedimento operoso: la procedura prevista dall’Agenzia delle entrate ha effetti immediati, a differenza di quanto accade con la rateizzazione del debito. Spetta poi al giudice esaminare i documenti prodotti, verificando l’effettiva sussistenza dei crediti tributari offerti in compensazione. Così la Cassazione penale, sez. IV, sentenza 17116/2024.

Duplicazione sanzionatoria

È accolto contro le conclusioni del sostituto pg il ricorso proposto dall’imprenditore, che fra l’altro è indagato proprio per indebita compensazione con crediti inesistenti: il sequestro preventivo ammonta a oltre 96 mila euro. Il legale rappresentante della srl chiede il dissequestro deducendo di aver perfezionato il ravvedimento operoso: il pagamento degli oltre 116 mila euro previsti risulta eseguito tramite F24 portando in compensazione crediti Iva per 63 mila euro e bonus Sud per altri 53 mila. Sbaglia il Tribunale a confermare il rigetto della domanda sul rilievo che non sarebbe stata «data la prova del credito». Il giudice del rinvio non si attiene al principio di diritto stabilito dalla sentenza rescindente della Cassazione, secondo cui la compensazione estingue il debito tributario: il sequestro preventivo va ridotto o revocato in misura pari a quanto versato o restituito dall’indagato, altrimenti si configura una duplicazione sanzionatoria, violando il principio secondo cui l’ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito col reato.

Controlli eventuali

Nella rateizzazione il debito con l’erario si estingue soltanto con il pagamento integrale delle tranche, mentre la compensazione tributaria non è subordinata a comportamenti successivi del debitore: è escluso che l’effetto estintivo scatti unicamente all’esito dei controlli del fisco, che sono del tutto eventuali e possono arrivare a distanza di anni; la legge fa invece seguire la liberazione dal debito a carico del contribuente a una specifica procedura formale che, se è osservata e risulta avallata sul piano formale dall’amministrazione finanziaria, fa scattare la cancellazione della passività. Insomma: il Tribunale nel caso specifico avrebbe dovuto esaminare i documenti depositati dall’indagato per verificare se esistono i crediti portati in compensazione. La parola passa al giudice del rinvio.

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