Sugli interpelli Tari non decide il Tar
Sugli interpelli Tari non decide il Tar
Se l’ente non risponde, la competenza è del giudice tributario. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna

di di Sergio Trovato 26/04/2024 02:00

In caso di mancata risposta del comune all’istanza di interpello di una società, finalizzata a determinare la Tari dovuta per lo stabilimento balneare di cui è titolare, il ricorso contro il silenzio inadempimento dell'amministrazione locale non può essere proposto innanzi al giudice amministrativo. La materia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione seconda, con la sentenza 186 del 6 marzo 2024.

La sentenza

Per i giudici amministrativi, l’istanza d’interpello “per la quale la ricorrente lamenta la mancata risposta da parte del comune, risulta sicuramente idoneo ad incidere sul rapporto tributario, “in quanto volto ad ottenere dall’amministrazione l’esatta quantificazione della Tari dovuta dalla società”.

Quindi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché “va affermata la tutela giurisdizionale davanti al giudice tributario ogni qualvolta vi sia un collegamento tra un atto della pubblica amministrazione e il rapporto tributario, e cioè laddove un provvedimento incida su una pretesa tributaria”.

Solo le delibere e gli atti regolamentari riguardanti imposte e tasse locali sono impugnabili in via principale innanzi al Tar, se da questi derivano effetti immediatamente lesivi della sfera giuridica dei soggetti interessati. In alternativa, il contribuente ha sempre la possibilità di chiedere la tutela dei propri diritti innanzi al giudice tributario. Anche se a quest’ultimo la legge processuale attribuisce soltanto il potere di disapplicazione degli atti amministrativi a contenuto generale.

Il giudice tributario deve dichiarare il difetto di giurisdizione se il contribuente contesta, direttamente, le scelte dell’amministrazione comunale. Del resto, l'articolo 7 del decreto legislativo 546/1992 dispone che se le corti di giustizia tributaria ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale, che sia rilevante ai fini del decidere, lo disapplicano in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. Sia il giudice ordinario che il giudice tributario non possono annullare delibere e regolamenti.

Può essere applicata una norma regolamentare solo se è stata verificata preventivamente la legittimità. Nell’ipotesi in cui il giudice ne riscontri l’illegittimità, deve giudicare del caso sottoposto al suo esame prescindendone, come se non fosse mai stata emanata. Se l'atto impositivo emanato dall’ente trova fondamento in una norma regolamentare o in una delibera ritenute illegittime, la disapplicazione comporta anche l’annullamento. Gli effetti della sentenza sono limitati al caso deciso.

La giurisprudenza amministrativa

Per esempio il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (III), con la sentenza 2151/2021, ha delimitato i confini della giurisdizione precisando che il giudice amministrativo anche se dichiara illegittima una deliberazione in materia di Tari adottata dal comune, non ha il potere di obbligare l'ente locale a restituire le somme versate dal contribuente, ritenute non dovute in seguito alla pronuncia che ha accertato l'illegittimità dell’atto generale con il quale sono stati approvati il piano finanziario e le tariffe.

L'azione giudiziale per ottenere il rimborso della tassa va sempre proposta innanzi al giudice tributario, che ha il potere di imporre all'amministrazione comunale la restituzione delle somme non dovute.

La giurisdizione tributaria si estende a tutte le controversie che attengono all'esistenza o all'entità dell'obbligazione. Perché possa aversi una causa fiscale, poi, non basta che il ricorrente contesti con la propria domanda l'esistenza delle condizioni da cui la legge fa dipendere il suo assoggettamento a una determinata pretesa, ma è richiesto che la domanda sia rivolta nei confronti dell'ente impositore. La giurisdizione esclusiva si estende alle controversie concernenti le sovraimposte e le imposte addizionali, nonché le sanzioni amministrative e altri accessori.

Per accessori s'intendono gli aggi dovuti al concessionario, le spese di notifica, gli interessi moratori, il maggior danno da svalutazione monetaria e le spese legali. Ai giudici fiscali è stato assegnato anche il compito di decidere sulle contestazioni relative agli atti della procedura esecutiva, sia mobiliari che immobiliari, vale a dire il fermo di beni mobili registrati e l’iscrizione di ipoteca sugli immobili.

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