Vecchio Patent box a oltranza
Vecchio Patent box a oltranza
Per il rinnovo del “vecchio” patent box non serve esercitare una nuova opzione, basta l’istanza di rinnovo presentata prima del 22 ottobre 2021

di Francesco Leone 24/11/2022 07:51

Per il rinnovo del “vecchio” patent box non serve esercitare una nuova opzione, basta l'istanza di rinnovo presentata prima del 22 ottobre 2021. La Ctp Firenze con sentenza 389/2022 ha ammesso il rinnovo del patent box ex art. 1, legge 190/2014, per il quinquennio 2022-2026. Seguendo tale interpretazione tutte le istanze di rinnovo presentate prima del 22/10/2021 (in sostanza i rinnovi 2021-2025 e i rinnovi 2022-2026) consentirebbero di poter fruire del “vecchio” patent box per un ulteriore quinquennio. Un contribuente aveva esercitato l'opzione per il “vecchio” patent box in Unico SC 2018 per il periodo 2017-2021 e sottoscritto il ruling con la Dre Toscana il 22/6/2021. Il 30/9/2021, ossia nei 90 giorni precedenti la scadenza del regime, come previsto dal punto 12 del provvedimento delle Entrate dell'1/12/2015, il contribuente presentava apposita istanza per il rinnovo del regime agevolativo per il quinquennio 2022-2026. Nel frattempo, sopraggiungeva il dl 146/2021 che dal 22/10/2021 abrogava il “vecchio” patent box. Per effetto di tale novità, in data 16/11/2021, il contribuente riceveva dalla Dre la comunicazione di non accoglimento dell'istanza di rinnovo presentata. Il contribuente impugnava la comunicazione di diniego richiamando il principio del c.d. tempus regit actum, secondo il quale le norme giuridiche non possono essere applicate a fatti o rapporti sorti prima che le medesime entrino in vigore e, pertanto, gli atti devono essere regolati dalla legge vigente nel momento in cui sono posti in essere. Da tale principio discendeva che l'istanza di rinnovo presentata il 30/9/2021 risultava validamente presentata e pienamente efficace nel produrre i suoi effetti, in quanto a tale data erano ancora vigenti le norme che disciplinavano il “vecchio” patent box (abrogate dal 22/10/2021). L'istanza, quindi, a parere del contribuente risultava idonea a garantire la procedura di rinnovo del regime agevolativo, così come previsto dalla normativa vigente alla data di sua presentazione. Il contribuente, poi, rilevava come in realtà l'opzione risultasse già esercitata (la prima opzione in Unico SC 2018) e che nessuna norma richiedesse l'esercizio di una nuova opzione per la procedura di rinnovo. Da quanto è possibile leggere nella sentenza, dopo un lungo excursus normativo, l'ufficio dell'Agenzia sottolinea come la presentazione dell'istanza risulti essere condizione necessaria per evitare la decadenza della facoltà di richiedere il rinnovo, ma non sufficiente, in quanto l'accesso alla procedura agevolativa è fondato sull'esercizio dell'opzione. Avendo il contribuente ricordato il principio di interpretazione letterale delle norme che prevedono agevolazioni tributarie, l'ufficio evidenzia anche che, proprio in base alla lettera della norma, l'esercizio dell'opzione per l'accesso al regime del “vecchio” patent box si deve ritenere riferito sia alle nuove istanze che ai rinnovi, posto che, se così non fosse, la norma avrebbe potuto prevedere una differenziazione ed escludere l'opzione ai fini del rinnovo. I giudici hanno accolto la tesi del contribuente. La comunicazione di diniego è ritenuta sostanzialmente illegittima, in quanto l'istanza di rinnovo risulta essere validamente presentata alla luce delle disposizioni vigenti alla data di presentazione (30/9/2021). Per i giudici, il diritto all'agevolazione risulta entrato, quale diritto acquisito, nel "patrimonio giuridico" del contribuente, restando quindi immune agli effetti abroganti dello jus superveniens, sopraggiunto soltanto successivamente al 22/10/2021, data di entrata in vigore del dl 146/2021. Con riferimento alla necessità di far seguire all'istanza di rinnovo anche l'opzione nei modelli dichiaratavi, a parere dei giudici quest'ultima non è richiesta dalla normativa. Nel caso di specie, è sufficiente l'istanza “validamente presentata” che contenga “la chiara e inequivoca volontà di esercitare l'opzione di rinnovare l'estensione temporale del beneficio fiscale già optato sin dal 2018” (data di primo accesso al regime agevolativo).

Francesco Leone

Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi