Un mese per il patent box
Un mese per il patent box
Trenta giorni per passare dalla procedura di ruling all’autoliquidazione dell’agevolazione patent box: questo il termine che dovranno rispettare le imprese che, avendo una procedura di ruling in corso, vogliano beneficiare dell’agevolazione

di di Francesco Spurio 31/10/2020 00:14

Trenta giorni per passare dalla procedura di ruling all'autoliquidazione dell'agevolazione patent box: questo il termine che dovranno rispettare le imprese che, avendo una procedura di ruling in corso, vogliano beneficiare dell'agevolazione tramite le modalità di fruizione introdotte dall'articolo 4 del decreto Crescita (il decreto-legge n. 34 del 2019).

Alla luce della circolare 28/2020, pubblicata lo scorso 29 ottobre dall'Agenzia delle entrate, (si veda ItaliaOggi del 30/10/20) il contribuente che intende rinunciare alla procedura di patent box deve comunicare, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in corso alla data del 1 maggio 2019, la volontà di rinunciare alla prosecuzione della stessa, tramite Pec o raccomandata a/r indirizzata all'Ufficio presso il quale l'istanza è in corso di lavorazione.

La disciplina precedente alle modifiche introdotte con il decreto crescita subordinava, nelle ipotesi di utilizzo diretto del bene, la fruizione del beneficio alla preventiva sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia, (ruling obbligatorio), mentre, in caso di concessione in uso del bene o di plusvalenze realizzate in ambito infragruppo, l'accordo con l'Agenzia delle entrate costituiva una facoltà del contribuente (ruling facoltativo).

Difatti la norma ha la finalità di facilitare e rendere più veloce la fruizione dell'agevolazione da parte dei contribuenti, rinviando il momento di confronto con il fisco alla successiva fase di controllo introducendo allo stesso tempo l'esenzione delle sanzioni per infedele dichiarazione in caso di rettifica del reddito agevolabile in sede di controllo, purché il corredo informativo predisposto superi il vaglio del giudizio di idoneità previsto dalla stessa norma.

Conseguentemente i soggetti che abbiano attivato un istanza di patent box, senza aver concluso l'accordo, possono presentare istanza di rinuncia per accedere al regime di autoliquidazione: in questo modo non dovranno più aspettare la sottoscrizione dell'accordo per usufruire dell'agevolazione anche se dovranno utilizzarla in tre quote annuali, di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene esercitata l'opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi. Si noti che se l'istanza originaria fosse stata presentata nel 2015 o nel 2016 l'autoliquidazione risulterebbe meno vantaggiosa in quanto con la sottoscrizione dell'accordo è possibile presentare le relative istanze integrative usufruendo di una variazione in diminuzione pari al 27,5% (aliquota Ires in vigore nel 2015 e nel 2016) del contributo economico mentre con l'autoliquidazione il contributo economico verrà inserito in tre quote a partire dal 2020 con una corrispondente aliquota Ires del 24%. Inoltre il Contribuente che intende utilizzare il regime dell'autoliquidazione dovrà predisporre il set documentale che supporti la ricostruzione del beneficio in relazione a ciascun periodo d'imposta e comunicarne il possesso nella medesima dichiarazione dei redditi, da notare che è possibile operare un mero rinvio alle informazioni e ai dati già consegnati nell'ambito della procedura patent box. Rispetto alla bozza di circolare oggetto della consultazione pubblica avviata dall'agenzia delle entrate lo scorso 10 febbraio nella versione definitiva è stato inserito un apposito paragrafo relativo al Nexus Ratio dove viene ribadito che l'indicazione del coefficiente, utilizzato per il calcolo della quota di reddito agevolabile, rientra nell'ambito della documentazione idonea tuttavia l'esplicitazione degli elementi costitutivi del rapporto e le modalità di tracciatura e rilevazione dei costi di ricerca e sviluppo non si configurano come informazioni di tipo obbligatorio.

Da apprezzare la posizione esplicitata dell'Agenzia delle entrate che estende l'esimente sanzionatoria anche al rapporto Nexus nel caso in cui il Contribuente fornisca il supplemento informativo, che permetta di verificare la corretta costruzione del predetto rapporto.

Altra novità della versione finale della circolare riguarda la possibilità di esercitare l'opzione anche tardivamente dietro pagamento della sanzione nella misura minima sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

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