Tregua fiscale ad ampio raggio
Tregua fiscale ad ampio raggio
Ma niente condono, fatto salvo il caso della definizione delle liti pendenti. Si pagano le imposte con una dilazione e con una riduzione delle sanzioni. Riparte anche la regolarizzazione delle irregolarità formali con un versamento di 200 euro

di di Fabrizio G. Poggiani 24/11/2022 07:45

Tregua fiscale ad ampio raggio ma niente condono, fatto salvo il caso della definizione delle liti pendenti. Si pagano le imposte con una dilazione e con una riduzione delle sanzioni. Riparte anche la regolarizzazione delle irregolarità formali con un versamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta e si definiscono, con la riduzione a un diciottesimo delle sanzioni irrogate, gli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e di recupero non ancora impugnati e notificati fino al prossimo 31 marzo. Lo si legge nella bozza della legge di Bilancio 2023. Si prevede la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relativamente ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, di cui all'art. 36-bis, dpr 600/73, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto all'1/1/2023, con pagamento rateizzato del dovuto e applicazione delle sanzioni ridotte al tre per cento; le somme già versate restano acquisite e, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di quanto dovuto, la definizione, inevitabilmente, non produrrà alcun effetto. Si reintroduce la regolarizzazione delle irregolarità formali, concernenti infrazioni o inosservanze relative a obblighi o adempimenti che non rilevano ai fini della determinazione dei tributi (imposte dirette, Iva, Irap e tributi), commesse fino al 31/10 scorso, con un pagamento una tantum di euro 200 per ciascun periodo d'imposta, cui le infrazioni si riferiscono. Gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili alla data del prossimo 1° gennaio (data di entrata in vigore della manovra 2023) e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, ma fino al 31/3/2023, sono definibili con acquiescenza, di cui all'art. 15 del dlgs 218/1997, entro il termine indicato ma con la riduzione a un diciottesimo delle sanzioni irrogate; la detta possibilità è stata prevista anche per gli atti di recupero non impugnati o impugnabili alla data di entrata in vigore della manovra e notificati entro il 31/3/2023. La manovra ripropone, di fatto, i contenuti del dl 119/2018, con particolare riferimento all'art. 6, giacché si prevede che le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, con esclusione di quelli riguardanti talune risorse (recupero aiuti di Stato e altro) alla data di entrata in vigore della legge (1/01/2023) possono essere definite, a richiesta del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia; il valore della controversia è quello stabilito in ossequio al comma 2 dell'art. 12 del dlgs 546/1993 e il pagamento del dovuto è modulato in base alla soccombenza nelle pronunce di primo o secondo grado (40% o 15%) e del 90%, in presenza di ricorso pendente in primo grado. In alternativa alla definizione agevolata è possibile accedere alla conciliazione delle controversie tributarie pendenti in primo e secondo grado, alla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento, entro il 30 giugno prossimo, con la riduzione a un diciottesimo delle sanzioni minime, oltre a interessi e accessori, mentre per quelle pendenti in Cassazione è possibile rinunciare a coltivare il contezioso, se la controparte è l'Agenzia delle entrate, con il pagamento della medesima entità delle sanzioni (1/18 delle minime), con perfezionamento tramite sottoscrizione e pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo sottoscritto tra le parti in causa. Posta la nota definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione nella misura modulata ovvero con stralcio per quelli fino a mille euro (affidati dall'1/1/2000 al 31/12/2015) e con pagamento in una unica soluzione (entro il 31/7/2023) o nel numero massimo di diciotto rate (fino al 30/11/2024) delle somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento per i singoli carichi di importo superiore affidati alla riscossione dall'1/1/2000 al 30/6/2022, risulta possibile anche regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate relative agli accertamenti con adesione e/o conciliazione per i quali non siano state ancora notificate le cartelle esattoriali.