Superbonus, congruità senza eccezioni
Superbonus, congruità senza eccezioni
L’Agenzia delle entrate richiede l’attestazione della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, che possono fruire della detrazione maggiorata del 110%, anche nel caso di utilizzo diretto del bonus.

di di Fabrizio Poggiani 25/07/2020 00:14

L'Agenzia delle entrate richiede l'attestazione della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, che possono fruire della detrazione maggiorata del 110%, anche nel caso di utilizzo diretto del bonus. La norma, al contrario, richiede la detta asseverazione soltanto nei casi in cui il beneficiario decida di ottenere lo sconto in fattura o ceda la detrazione.

Questo ciò che si rileva, in modo inequivocabile, dalla guida (luglio 2020) dell'Agenzia delle entrate sulla detrazione maggiorata del 110%, (testo disponibile sito di ItaliaOggi, nella sezione «documenti»).

La guida riguarda, appunto, l'agevolazione maggiorata, introdotta dal decreto «Rilancio» e, in modo assai semplice, cerca di orientare gli utenti a districarsi nelle disposizioni riferibili alla detrazione del 110%, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, per le spese sostenute dall'1/07/2020 al 31/12/2021 per gli interventi che aumentano l'efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici.

Il documento, pertanto, fornisce una serie di indicazioni relative anche alla possibilità di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato per alcune tipologie di spese, in particolare, quelle sostenute nel 2020 e 2021, come gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, misure antisismiche, il recupero o restauro delle facciate, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e le colonnine per la ricarica dei veicoli, ai sensi degli art. 119 e 121 del decreto richiamato.

Sul punto, la guida ricorda che la detrazione maggiorata spetta, in primis, per gli interventi «trainanti», destinati a incrementare l'efficienza energetica (cappotto e impianti di riscaldamento e raffreddamento), nonché a introdurre misure antisismiche, cui si possono aggiungere gli interventi «trainati» da almeno uno degli interventi indicati prioritariamente.

Stante il fatto che si tratta di una agevolazione di particolare favore, la guida evidenzia subito che il contribuente deve ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato dagli intermediari abilitati (commercialisti e Caf) e l'asseverazione tecnica, sia per il rispetto dei requisiti tecnici sia della «congruità» delle spese sostenute riferibili agli interventi agevolati.

Lascia notevolmente perplessi l'indicazione, non in linea con il comma 13 dell'art. 119 del decreto, che richiama l'art. 121 (cessione e sconto) secondo la quale l'attestazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati e che fruiscono del 110% deve essere acquisita «indipendentemente dall'esercizio dell'opzione, da parte del contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione»; seguendo, quindi, la guida, che va ben oltre il dettato normativo, il contribuente deve ottenere le asseverazioni tecniche anche se utilizza direttamente la detrazione e non la trasferisce a terzi (fornitori e/o banche).

Sul punto, inoltre, viene subito rimarcato che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) eseguirà controlli, sia documentali, sia attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni per fruire della detrazione maggiorata.

Dopo l'analisi dell'ambito applicativo e della cumulabilità con altre agevolazioni (riqualificazione energetica non congiunta, impianti fotovoltaici diversi e quant'altro), il documento ricorda che la detrazione spetta a tutti coloro che possiedono o detengono l'immobile oggetto degli interventi grazie a un titolo idoneo all'avvio dei lavori (per esempio, proprietà, locazione o un contratto di comodato registrato, in tal caso con autorizzazione da parte del proprietario-comodante) o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente al detto avvio.

I titolari di reddito d'impresa o di reddito di lavoro autonomo rientrano tra i fruitori nel solo caso di partecipazione alle spese per interventi trainanti eseguiti dal condominio sulle parti a comune, mentre ai fini della data per la corretta applicazione dell'aliquota si deve tenere conto, alternativamente, del «criterio di cassa» se persone fisiche, lavoratori autonomi e enti non commerciali o del «criterio di competenza» se imprese individuali, società o enti commerciali, nel rispetto della capienza dell'imposta annua dovuta.

In attesa dei decreti ministeriali e del provvedimento direttoriale delle Entrate, la guida, che si chiude con la risposta a numerose Faq, conferma che rimane necessario il miglioramento della classe energetica, che è possibile la cessione della detrazione, da eseguirsi per opzione da comunicare in via telematica, e che sono ammesse in deduzione anche le spese per il rilascio del visto di conformità e delle asseverazioni che, se non veritiere, comportano la decadenza dalla fruibilità del bonus.

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