Sospensione dei protesti allargata in tutta Italia
Sospensione dei protesti allargata in tutta Italia
Il Consiglio nazionale del notariato ha chiarito, all’interno di un suo studio, i dubbi interpretativi con riferimento all’estensione dei termini di scadenza dei protesti (art.10 co. 5 del dl. n.9/2020)

di Giulia Provino 31/03/2020 08:15

La sospensione dei protesti si estende su tutto il territorio nazionale. Il Consiglio nazionale del notariato ha chiarito, all'interno di un suo studio, i dubbi interpretativi con riferimento all'estensione dei termini di scadenza dei protesti (art.10 co. 5 del dl. n.9/2020). Il dl. 9/2020 ha stabilito la sospensione dei termini di scadenza (tra il 22/2/2020 edil 31/3/2020) relativi a vaglia cambiari, cambiali e ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva. La sospensione riguarda testualmente ai soggetti residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al dpcm 1/3/2020, ovvero la prima «zona rossa» che ha adottato le misure di contenimento del Covid-19.

La ratio del decreto, tuttavia, è volta ad estendere la sospensione dei termini anche a tutte le zone che progressivamente applicano le misure emergenziali, prevedendo, la possibilità di una rimodulazione delle aree territoriali di riferimento per l'applicazione delle misure, in caso di «aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1», «ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento» (art. 10 c. 18).

Pertanto, con l'estensione delle arie si è esteso a tutto il territorio nazionale anche la sospensione dei termini di scadenza dei protesti, in quanto si è verificato l' «individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento», prevista dal co. 18 dell'art. 10 del dl. 9/2020.

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