Smartworking con informativa obbligatoria
Smartworking con informativa obbligatoria
Lo smartworking con collegamento alla rete aziendale obbliga il datore di lavoro a fornire una seconda informativa: quella “sull’utilizzo di sistemi decisionali o monitoraggio automatizzati”. È quant’altro precisa il ministero del lavoro nella circolare 19/2022

di di Daniele Cirioli 23/09/2022 07:08

Lo smartworking con collegamento alla rete aziendale obbliga il datore di lavoro a fornire una seconda informativa: quella «sull'utilizzo di sistemi decisionali o monitoraggio automatizzati». È quant'altro precisa il ministero del lavoro nella circolare 19/2022 (si veda ItaliaOggi di ieri).

La seconda informativa. Il dlgs 104/2022, nel riformare il diritto d'informazione sul rapporto di lavoro (diritto a favore dei lavoratori), ha ampliato le informazioni che il datore di lavoro deve fornire e ha esteso il campo di applicazione ai contratti no-standard. L'ampliamento delle informazioni, tra l'altro, c'è stato con l'introduzione di una seconda informativa, che si aggiunge alla prima inerente al rapporto di lavoro in generale, e che è dovuta solo quando il datore di lavoro «utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati». In tal caso, è obbligatorio fornire al lavoratore, prima che inizi a lavorare, ulteriori informazioni circa, tra l'altro: gli aspetti del rapporto di lavoro su cui incidono i sistemi; scopi e fini, logica e funzionamento dei sistemi. Il nuovo obbligo ricorre anche per i committenti di co.co.co. e anche in caso d'intervento umano accessorio ai sistemi.

Quando c'è l'obbligo. Il ministero fa notare che la disciplina riguarda una materia in costante evoluzione. Sulla base delle conoscenze disponibili, definisce «sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati» gli strumenti che, attraverso raccolta e elaborazione di dati, sono in grado di generare decisioni automatizzate. Per il ministero sono due le ipotesi in cui c'è obbligo della seconda informativa. La prima è quando l'utilizzo dei sistemi viene fatta per generare decisioni in automatico, che incidono sul rapporto di lavoro anche se non è ancora instaurato. Qualche esempio: quando l'assunzione o conferimento d'incarico avviene tramite utilizzo di chatbots durante i colloqui; in caso di profilazione automatizzata dei candidati, screening di curricula, utilizzo di software per il riconoscimento emotivo e test psico-attitudinali. La seconda ipotesi è quando tali sistemi possono produrre sorveglianza o valutazione del lavoratore o possono incidere sull'attività lavorativa e, quindi, sull'adempimento del lavoratore. Qualche esempio: utilizzo di tablet, di dispositivi digitali, di gps, di sistemi riconoscimento facciale. Il ministero precisa che l'obbligo non ricorre, invece, per i sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze.

Lo smartworking. Infine, il ministero spiega che l'obbligo ricorre anche se i sistemi sono integrati negli strumenti che il lavoratore utilizza nell'attività lavorativa. Un esempio può essere lo smartworking con collegamento diretto alla rete aziendale.