Sempre consentito il soccorso in mare dei migranti. Cancellate le maxi sanzioni pecuniarie (amministrative) a carico del comandante della nave (e in solido a carico dell'armatore). Resta una molto più leggera multa (penale) in caso di violazione dei divieti. Torna l'iscrizione anagrafica per i migranti in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo. E viene ripristinato il sistema di accoglienza rottamato dai decreti Salvini. Sono le direttrici lungo cui si muove il decreto legge di riforma dei due dl (n.113/2018 e n.53/2019) voluti dal leader della Lega quando era ministro dell'interno. Il provvedimento (di nove articoli in totale), su cui le forze di maggioranza stanno cercando l'ultima quadra, è pronto nelle sue linee essenziali e si appresta ad approdare in consiglio dei ministri.
Meno poteri al Viminale. Soccorso in mare sempre consentito
Scompare la norma del decreto Salvini che attribuiva al ministro dell'interno il potere di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale. Spetterà al ministro dei trasporti imitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale per motivi di sicurezza della navigazione e ordine pubblico quando il passaggio della nave possa essere considerato ostile, ai sensi della Convenzione di Montego Bay (carico e scarico di persone in violazione delle vigenti leggi sull'immigrazione). Ma le operazioni di soccorso in mare dovranno essere sempre consentite a condizione che vengano immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo stato di bandiera e siano svolte nel rispetto delle indicazioni delle autorità competenti. La violazione dei divieti di cui sopra comporterà una multa da 10 mila a 50 mila euro. Il decreto parla espressamente di pena, quindi la sanzione pecuniaria potrà essere comminata come sanzione di un reato e non più per via amministrativa come previsto dal precedente decreto. Vengono dunque cancellate le multe milionarie (da 150 mila euro a un milione di euro) a carico del comandante della nave così come la sanzione accessoria della confisca della nave.
Più garanzie verso i migranti
Niente respingimento, espulsione o estradizione di uno straniero quando c'è il rischio che possa essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani e degradanti. Non si potrà rimandare a casa un immigrato anche quando l'allontanamento dal territorio dello stato vada a ledere la vita privata e familiare di quest'ultimo, a meno che l'espulsione non sia necessaria per ragioni di sicurezza nazione e ordine pubblico. In queste ipotesi, allo straniero senza protezione internazionale sarà riconosciuto il permesso di soggiorno per protezione speciale. Il permesso di soggiorno per motivi di studio sarà rilasciato anche in assenza del parere del comitato per i minori stranieri. Il mancato rilascio del parere non costituirà motivo di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno per cura mediche potrà consentire lo svolgimento di attività lavorativa. Potranno essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro i permessi per: protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto di cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro artistico, motivi religiosi, assistenza minori.
Iscrizione anagrafica
I migranti a cui sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo saranno iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. Potranno chiedere l'iscrizione anche i migranti ospitati nei centri di accoglienza. Ai richiedenti protezione internazionale che ottengono l'iscrizione anagrafica sarà rilasciata la carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.
Ripristinato il sistema di accoglienza
Le funzioni di prima assistenza saranno assicurate nei centri di prima accoglienza per le procedure di soccorso e identificazione degli stranieri giunti irregolarmente nel territorio nazionale. La gestione dei centri potrà essere affidata ad enti locali, anche associati, unioni o consorzi di comuni, nonché ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Oltre ai centri di prima accoglienza potranno essere utilizzati su disposizioni dei prefetti, strutture temporanee, appositamente allestite. Tali strutture saranno individuate dalle prefetture, sentiti gli enti locali. Nei centri di accoglienza e nelle strutture temporanee dovranno essere garantiti adeguati standard igienico-sanitari e abitativi.
Il ruolo degli enti locali
Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, potranno accogliere nei limiti dei posti disponibili, anche i titolari di permessi di soggiorno per protezione speciale, protezione sociale, violenza domestica, calamità, sfruttamento lavorativo.
Reati nei centri di permanenza per i rimpatri
Per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose durante la permanenza nei centri per i rimpatri si potrà (non sarà obbligatorio) procedere all'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza, procedendo con rito direttissimo.
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