Se il disponente interferisce il trust è inesistente
Se il disponente interferisce il trust è inesistente
È fiscalmente inesistente il trust in cui l’autonomia e il potere gestorio del trustee sono limitati per effetto delle disposizioni contenute nell’atto istitutivo o in base a elementi di mero fatto

di di Emiliano Marvulli 13/09/2019 07:41

È fiscalmente inesistente il trust in cui l'autonomia e il potere gestorio del trustee sono limitati per effetto delle disposizioni contenute nell'atto istitutivo o in base a elementi di mero fatto. Difettando quindi il reale spossessamento del fondo segregato, il trust si configura come una struttura meramente interposta rispetto al disponente. Per l'effetto i redditi formalmente prodotti dal trust devono essere imputati in capo al disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna categoria reddituale di appartenenza. Questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'istanza di interpello n. 381 dello scorso 11 settembre, che rimarcano l'orientamento contenuto nei numerosi documenti di prassi sul tema ( tra cui le Circ. n. 43/E/2009, n. 61/E/2010 e n. 38/E/2013).

In linea di massima l'amministrazione finanziaria garantisce il riconoscimento del trust come autonomo soggetto d'imposta quando ravvisa «l'effettivo potere del trustee di amministrare autonomamente e disporre dei beni a lui affidati dal disponente.» In questi casi il trust può essere considerato realmente istituito e produrre i propri effetti anche sul piano tributario.

Diversamente, ogniqualvolta si accerti che l'autonomia gestionale del trustee è limitata e la sua attività risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente (o ai beneficiari), il trust è ritenuto fiscalmente inesistente. Costituiscono indizi concreti in tal senso la circostanza per cui:

- il trustee debba tenere conto, in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato, delle indicazioni fornite dal disponente (ad es, per alienare un immobile del trust è necessario il parere del disponente);

- il trustee possa esercitare i suoi poteri solo previo consenso del disponente o del beneficiario ( ad es. eventuali anticipazioni a beneficiari sono consentite solo con il consenso del disponente);

- il disponente abbia facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;

- il trust sia revocabile in qualsiasi momento dal disponente e, più in generale, «ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.»

Ogni qualvolta il trust si consideri quindi come soggetto meramente interposto, il patrimonio e il reddito da esso ritraibile devono essere ricondotti in capo al soggetto che ne ha l'effettiva disponibilità e a questi spettano anche gli obblighi di monitoraggio fiscale in caso di investimenti o attività finanziarie detenuti all'estero dal trust.

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