Marcia indietro del governo sulla misura di ristoro contributivo a favore dei datori di lavoro in lockdown per l'emergenza Coronavirus (si veda ItaliaOggi di ieri). Annunciato dal comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 27 ottobre scorso (ancora visibile sul sito del governo), la misura non compare nel testo del decreto legge n. 137/2020, c.d. decreto Ristori, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269/2020 ed entrato in vigore ieri. Nel provvedimento, invece, ha fatto comparsa (in sostituzione?) una nuova disposizione che sospende il pagamento di contributi (Inps) e premi (Inail) relativi al mese di novembre, con rinvio del versamento al 16 marzo in unica soluzione o in forma dilazionata, per un massimo di quattro rate mensili di pari importo.
Clamoroso dietrofront
Il dietrofront del governo riguarda la misura che avrebbe dovuto ristorare i datori di lavoro, appartenenti ai settori economici interessati dal nuovo lockdown, con eccezione del settore agricolo. Il ristoro sarebbe avuto mediante il riconoscimento di un esonero dal versamento dei contributi dovuti sui propri lavoratori dipendenti, in caso di sospensione o di riduzione totale dell'attività a causa dell'emergenza Covid-19. L'esonero, riconosciuto per un periodo massimo di quattro mesi da fruire entro il 31 maggio 2021, avrebbe scontato i contributi in misura non fissa a tutti i datori di lavoro, ma differenziata e legata all'effettiva perdita di fatturato: del 50 per cento ai datori di lavoro con riduzione fatturato inferiore al 20 per cento; del 100 per cento (cioè esonero totale) ai datori con riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.
Versamenti: un mese di stop
L'art. 13 del provvedimento entrato in vigore ieri prevede, a favore dei datori di lavoro privati, che hanno la sede operativa in Italia, la sospensione dei termini di versamento dei contributi, previdenziali e assistenziali (Inps), e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (Inail), dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. Praticamente ciò significa che il versamento che si può sospendere (cioè non effettuare e rinviare all'anno prossimo) è quello con scadenza il 16 dicembre (termine entro cui, infatti, devono essere versati i contributi relativi al mese precedente). La sospensione non interessa tutti i datori di lavoro indistintamente, ma soltanto quelli del settore privato e con sede operativa in Italia, come detto, nonché appartenenti a quei settori individuati dal dpcm 24 ottobre, che svolgono come attività prevalente una di quelle relative ai codici Ateco individuati (allegato 1) dal decreto Ristori, i cui dati identificativi sono comunicati dall'Agenzia delle entrate a Inps e a Inail, al fine di consentire il riconoscimento dei beneficiari (tra cui: trasporto con taxi; alberghi; villaggi turistici; affittacamere; ristorazione; gelaterie e pasticcerie; ristorazione ambulante; catering; bar; cinema; noleggio impianti luce e audio; teatri e sale concerto; sale scommesse; palestre; piscine; impianti sportivi polivalenti; parchi divertimento e tematici; discoteche; sale giochi biliardi; etc.). I pagamenti di contributi e premi sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determinerà la decadenza dal beneficio della rateazione.
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