Ricerca&sviluppo alla cassa
Ricerca&sviluppo alla cassa
Tutto pronto per il riversamento spontaneo senza sanzioni del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022 o in tre rate annuali di pari importo

di di Bruno Pagamici 06/07/2022 07:59

Tutto pronto per il riversamento spontaneo senza sanzioni del credito d'imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022 (in tal caso saranno abbonati anche gli interessi) o in tre rate annuali di pari importo. Il 30 settembre 2022 è invece la data che è stata fissata per presentare l'istanza che consente di accedere formalmente alla procedura agevolata di riversamento. È quanto ha disposto l'Agenzia delle entrate con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 259689/2022 del 4 luglio 2022 con cui è stato approvato il modello da utilizzare e il tracciato informatico per la predisposizione e la trasmissione telematica delle istanze. Alle specifiche tecniche riguardanti le formalità per accedere alla procedura agevolata ha fatto seguito la Risoluzione n. 34/E del 5 luglio 2022 che ha istituito i codici tributo da utilizzare per mettersi in regola con il fisco (“8170”, “8171”, “8172” e “8173”). L'agevolazione è riservata a chi intende riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da 2015 e fino al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione fino al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto n. 146/2021). Le Entrate sono inoltre intervenute (risoluzione 35/2022 del 5 luglio 2022) per consentire la restituzione spontanea degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali di cui alla sezione 3.1 e 3.12 del Temporary framework, nonché il versamento dei relativi interessi istituendo i seguenti codici tributo:

- “8174”: “Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - Capitale – art. 4 dm 11 dicembre 2021”;

- “8175”: “Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - Interessi – art. 4 dm 11 dicembre 2021”.

L'Istanza per il riversamento. L'istanza per accedere alla procedura agevolata deve essere inviata esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate entro il 30 settembre 2022. Dovrà essere usato il modello “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” approvato con il provvedimento n. 188987/2022 del 1° giugno 2022 da compilarsi tramite l'apposito software (versione del 4/7/2022). Nella richiesta dovranno essere specificati il periodo o i periodi d'imposta in cui è stato maturato il credito.

Il riversamento. La somma dovuta per regolarizzare la propria posizione fiscale deve essere versata entro il 16 dicembre 2022 in un'unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, presentando il modello F24 senza compensazioni. Nel caso di rateizzo, la seconda e la terza rata (con scadenza rispettivamente il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024), andranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022. La procedura si intende perfezionata nel momento in cui è stato versato l'intero importo o con il pagamento dell'ultima rata.

I codici tributo. Sono quelli istituiti dalla risoluzione 34/2022:

-“8170” : “Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – unica soluzione”;

-“8171”: “Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – prima rata”;

-“8172”: “Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – seconda rata”;

-“8173”: “Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – terza rata”.

In caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati insieme alla seconda e alla terza rata.