Registro dei titolari effettivi ad accesso ristretto
Registro dei titolari effettivi ad accesso ristretto
Gli ultimi provvedimenti necessari all’avvio del registro dei beneficiari di società e trust saranno pubblicati a breve con una limitazione che consentirà la consultazione dei dati a categorie ben individuate: polizia, autorità e soggetti obbligati

di di Cristina Bartelli e Matteo Rizzi 02/12/2022 07:47

Registro dei titolari effettivi ad accesso ristretto. Secondo quanto ItaliaOggi è in grado di anticipare, gli ultimi provvedimenti necessari all'avvio del registro dei beneficiari di società e trust saranno pubblicati a breve con una limitazione che consentirà la consultazione dei dati a categorie ben individuate: polizia, autorità e soggetti obbligati. A seguito della sentenza pubblicata la scorsa settimana dalla corte di giustizia Ue (si veda ItaliaOggi del 23/11) e al ritardo del Mef e del Ministero dello sviluppo economico, l'Italia attiverà quindi già da subito un registro chiuso che non permetterà l'accesso libero delle informazioni, al contrario di quanto stabiliva la quinta diretta antiriciclaggio (2018/843).

Secondo la sentenza della Corte Ue, infatti, l'accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, rispettivamente sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Da ultimo, è stata la Germania mercoledì a chiudere l'accesso alle informazioni, anticipata da Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Malta e Belgio.

Il Ministero dello sviluppo economico a breve pubblicherà: 1) un decreto che approverà il modello digitale per effettuare la comunicazione agli uffici del Registro delle Imprese; 2) un decreto che fisserà i diritti di segreteria; 3) un decreto per l'adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali; 4) un decreto finale che accerterà l'operatività del sistema di comunicazione.

Dalla data di pubblicazione dell'ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale, i soggetti obbligati avranno 60 giorni di tempo per inviare la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al Registro delle imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati delle informazioni del Titolare Effettivo.

Il decreto dell'11 marzo 2022 n. 55 del Mef di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022) aveva approvato le disposizioni regolamentari relative al registro. Alla Sezione II “Accesso ai dati e alle informazioni” (articoli dal 5 all'8) ha stabilito le modalità di fruizione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

L'articolo 7, in particolare, dovrà quindi essere modificato in quanto riporta che i dati sulla titolarità effettiva, “sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni, salvo escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età”.

L'articolo 5 definisce l'accesso da parte delle autorità, quindi, Mef, Uif, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza, Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, autorità giudiziaria, e le autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale. Per quanto riguarda l'accesso ai soggetti obbligati che devono adempiere l'adeguata verifica della clientela (articolo 6), di cui all'articolo 3 del decreto antiriciclaggio - intermediari finanziari, banche, ecc. - questo avviene previo accreditamento e potranno accedere alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti.