Quote latte, tutto sbagliato, tutto da rifare
Quote latte, tutto sbagliato, tutto da rifare
Lo Stato italiano ha usato criteri arbitrari e non in linea con le regole europee nel quantificare le multe latte comminate nella campagna 2003/2004, lo stato ora deve ricalcolare le multe a chi ha prodotto più del dovuto

di di Luigi Chiarello 12/09/2019 07:39

Salta il banco delle multe latte. Lo Stato italiano ha usato criteri arbitrari e non in linea con le regole europee (art. 9 del Regolamento CEE n. 1392/2001) nel quantificare le multe latte comminate nella campagna 2003/2004, allorquando l'Agenzia italiana per le erogazioni in agricoltura (Agea) cancellò con un colpo di spugna le multe comminate ai produttori che avevano splafonato la quota produttiva in loro possesso, solo perché avevano aderito al versamento mensile dei prelievi supplementari. Minor gettito, che poi venne imputato agli altri splafonatori; quelli che non hanno mai versato il prelievo supplementare in quegli anni.

Questa azione è stata resa possibile da una categoria prioritaria introdotta dal legislatore italiano, con l'articolo 9 della legge 119/2003, che ha consentito di compensare i prelievi supplementari, privilegiando chi ha versato. E cancellando loro le multe. Uno «sconto» reso possibile non perché l'Italia non aveva superato la quota nazionale assegnata, ma perché un quantitativo di singole quote latte era rimasto inutilizzato. Dunque, poteva essere redistribuito agli allevatori.

Ieri, il metodo di redistribuzione deciso dall'Italia è stato sonoramente bocciato dalla Corte di giustizia europea, con la sentenza relativa alla causa C-46/18, che ha visto contrapposti il Caseificio Sociale San Rocco e altri, avverso Agea e Regione Veneto. ItaliaOggi, a riguardo, aveva già dato conto delle conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek, il 15 marzo 2019.

Bobek aveva definito la disposizione italiana in contrasto con le regole comunitarie (art. 2, paragrafo 1, del regolamento Ue n. 3950 del 1992), perché la riassegnazione delle quote latte non utilizzate, dal cui mancato rispetto sono discese le multe, non è stata effettuata in via paritaria tra i produttori, in proporzione al quantitativo di quote già in possesso di ciascuno, ma attraverso priorità predefinite, di volta in volta, dallo Stato italiano. Per l'annata 2003/04, in particolare, tutti coloro che hanno versato mensilmente le multe hanno beneficiato di uno sconto totale.

Ora, come detto, arriva la pronuncia dei giudici, che assesta un altro colpo all'edificio delle quote latte. Fissando tre paletti:

1) il primo acquirente di latte poteva riscuotere «con ogni mezzo appropriato» il dovuto dai produttori, ma il debitore della multa resta il produttore. Non l'acquirente (cioè il caseificio), che pure trasformava quel latte o lo cedeva ad altre aziende. Dunque, il giudice Ue fa salvo il versamento mensile non previsto dalle regole Ue, ma l'aver ricorso a questo strumento non esonera il produttore dal suo debito;

2) per questo lo stato italiano ha sbagliato a privilegiare solo chi ha versato mensilmente il prelievo, cancellandogli le multe per l'annata 2003/04;

3) tutto ciò non apre all'applicazione del legittimo affidamento che cancellerebbe le multe a tutti. Piuttosto, lo stato ora deve ricalcolare le multe a chi ha prodotto più del dovuto. E redistribuire «lo sconto» applicato allora in proporzione alle quote allora detenute. L'obbligo di ricalcolo vale per tutti, sia per gli allevatori che hanno pagato mensilmente il prelievo, sia per quelli che non l'hanno mai fatto.

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