Quattro mesi in più per la moratoria dei debiti delle imprese, che è prorogata in automatico al 31 gennaio 2021: le imprese dovranno attivarsi solo se decidono di non utilizzarla. La scadenza delle cambiali viene posticipata al 31 ottobre 2020, mentre oltre 7 miliardi di euro vanno a incrementare il fondo di garanzia per le pmi e le mid cap. Questi sono gli interventi per salvaguardare la liquidità delle imprese previsti dalla bozza del decreto legge «agosto» in dirittura. Le micro e piccole imprese in difficoltà potranno accedere agli aiuti concessi da regioni, province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio nell'ambito del quadro temporaneo.
Moratoria per le pmi. La moratoria per le pmi non si esaurirà più al 30 settembre 2020 ma al 31 gennaio 2021. La moratoria (nessun riferimento si fa nella norma a quella dei mutui per le persone fisiche le cui scadenze restano dunque quelle attuali) riguardava le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del dl Cura Italia, stabilendo che gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non potessero essere revocati in tutto o in parte fino alla scadenza della moratoria. Inoltre, riguardava i prestiti non rateali con scadenza contrattuale precedente alla scadenza della moratoria, stabilendo la proroga dei contratti, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino alla scadenza stessa alle medesime condizioni. Infine, la moratoria riguarda anche i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, stabilendo che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza fino al termine della moratoria fosse sospeso sino a tale scadenza e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione fosse quindi dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurassero l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, con facoltà di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Le imprese che hanno già avuto accesso alla moratoria fino al 30 settembre 2020 non dovranno attivarsi per prolungare la sospensione fino al 31 gennaio 2020, visto che la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità. L'impresa può comunque decidere di non beneficiarne; in questo caso, deve inviare al soggetto finanziatore una rinuncia espressa entro il 30 settembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del nuovo DL, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alla moratoria, potranno presentare la richiesta entro il 31 dicembre 2020. In accompagnamento a tale proroga, rimarranno sospese fino al 31 gennaio 2021 anche le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario previste dalla moratoria.
Fondo di garanzia. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito è incrementato di 3.300 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.800 milioni di euro per il 2024 e di 1.700 milioni di euro per il 2025. Il fondo è stato utilizzato in maniera massiccia dalle imprese con il finanziamento garantito fino a 30 mila euro per le pmi garantito al 100% e con i finanziamenti fino a 5 milioni di euro garantiti al 90% previsti dalle misure per il contenimento del Covid-19. Inoltre, sta continuando ad operare con le garanzie all'80% per le misure standard anche per le altre imprese.
Imprese in difficoltà. Le piccole e micro imprese in difficoltà potranno accedere agli aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo da parte di regioni, province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio. Questo sarà possibile in quanto viene modificato il comma 1 dell'art. 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, viene precisato che, in deroga a quando previsto dal comma 1, gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo Regolamento già alla data del 31 dicembre 2019. Per poterne beneficiare, però, le imprese non devono essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non devono avere ricevuto aiuti per il salvataggio. Queste possono essere ammesse se al momento della concessione dell'aiuto hanno rimborsato il prestito o revocato la garanzia. Restano escluse le imprese che hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
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