Per il terzo settore basta il notaio
Per il terzo settore basta il notaio
Verso il superamento, per gli enti del terzo settore con personalità giuridica, del sistema “concessorio” che ne condiziona l'ottenimento e l’efficacia delle modifiche statutarie all'ottenimento dell’approvazione amministrativa (Prefettura o Regione)

di di Enrico Maria Sironi 31/10/2020 00:14

La pubblicazione sulla G.U. del 21 ottobre del decreto del ministro del lavoro che disciplina il funzionamento del Registro (Runts) costituisce un ulteriore passo verso l'entrata a regime della riforma del Terzo Settore e, con essa, verso il superamento, per gli enti del terzo settore con personalità giuridica, del sistema «concessorio» che ne condiziona l'ottenimento e l'efficacia delle modifiche statutarie all'ottenimento dell'approvazione amministrativa (Prefettura o Regione), affidando al notaio che riceve l'atto costitutivo o il verbale di modifica statutaria il compito di verificare i requisiti di legittimità e curare l'iscrizione al registro. Si tratta di una notevole semplificazione, atta anche a velocizzare i tempi. Il controllo del notaio comprende anche i requisiti patrimoniali minimi (15.000 per le associazioni, 30.000 per le fondazioni), richiesti sia per gli enti di nuova costituzione che per quelli, già riconosciuti, che intendano ora assumere la qualifica di Ets. Con la massima del «terzo settore» n. 3 il Consiglio notarile di Milano fissa un importante principio interpretativo, secondo cui è legittimo che la verifica della consistenza patrimoniale avvenga con riferimento a documentazione contabile aggiornata a data non anteriore a 120 giorni rispetto a quella dell'atto. Tale principio si fonda sull'applicazione analogica del nuovo art. 42-bis c.c. (unico riferimento normativo in materia), che individua tale termine per la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale in vista della trasformazione degli enti senza scopo di lucro. Lo stesso termine, tra l'altro, è previsto in ambito societario per tutte le operazioni che presuppongono una verifica contabile. La massima del «terzo settore» n.4 del Consiglio notarile di Milano, invece, risolve il problema dello scostamento temporale tra l'assunzione della delibera di adeguamento statutario ed il momento della sua iscrizione al Runts (oggi ancora non operativo). Infatti, l'art. 101 del Codice agevola le delibere di adeguamento statuario di Onlus, Odv e Aps, concedendo loro un quorum deliberativo ridotto fino al 31/10, ma la mancata operatività del Runts rende ancora necessaria per le persone giuridiche l'approvazione amministrativa. E tuttavia, alcune delle autorità preposte allo scopo (è il caso, ad esempio, della Regione Lombardia), ritenendo che gli adeguamenti statutari siano strettamente collegati all'operatività del Runts, non procedono alla verifica di legittimità delle delibere, con la conseguenza che gli statuti adeguati restano sospesi. Secondo Regione Lombardia, nonostante la normativa di settore non lo preveda, la verifica della sussistenza dei requisiti verrà svolta dall'ufficio del Runts dopo la sua operatività. Per superare tale incongruenza, il principio individuato dalla massima legittima la delega da parte dell'assemblea al presidente o ad altro membro dell'organo amministrativo per depositare al notaio, dopo l'operatività del Runts, insieme alla documentazione contabile (aggiornata a 120 giorni dal deposito) lo statuto precedentemente approvato, consentendo così al notaio di svolgere la verifica di legittimità nei 20 giorni successivi all'atto di deposito (in conformità all'art. 22 del Codice del terzo settore). La soluzione vale anche per le Onlus che deliberino l'adeguamento statutario al codice prima del momento indicato dall'art.104 del Codice (periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni fiscali previste dal titolo X del Codice del terzo settore), rinviando a tale momento l'iscrizione al Runts, al fine di mantenere il trattamento tributario attualmente goduto. Con lo strumento delle massime, quindi, il Consiglio notarile di Milano intende offrire prassi operative idonee a superare i problemi interpretativi posti dalla riforma, come da un ventennio avviene per il settore societario.

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