Nuovo ristoro, nuovo modello
Nuovo ristoro, nuovo modello
Termine incerto per la presentazione dell’istanza di ristoro per coloro che non hanno già ottenuto il contributo a fondo perduto del decreto rilancio. Nuovo modello di istanza per coloro che hanno fatturato e corrispettivi 2019 sopra i 5 milioni di euro.

di di Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi 31/10/2020 00:14

Termine incerto per la presentazione dell'istanza di ristoro per coloro che non hanno già ottenuto il contributo a fondo perduto del decreto rilancio. Nuovo modello di istanza per coloro che hanno fatturato e corrispettivi 2019 sopra i 5 milioni di euro. Questi due aspetti rischiano di rallentare l'erogazione dei ristori previsti dall'art.1 del Dl. 137/2020 approvato il 28 ottobre scorso.

Il ristoro. In correlazione alle misure di contenimento dell'epidemia Covid-19 recentemente adottate alcune attività economiche si sono viste ridurre la propria operatività, con una conseguente contrazioni di fatturato e ricavi. In questo contesto l'art. 1 del dl. 137/2020 ha previsto per coloro che hanno un'attività prevalente tra quelle con codice Ateco incluso nell'allegato 1 al provvedimento (e con l'esclusione di coloro che hanno attivato la partita Iva dal 25 ottobre 2020), un ristoro commisurato al contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del decreto rilancio.

La rapidità negli accrediti. Questa scelta sembra essere dettata dal condivisibile principio di velocizzare gli accrediti a favore dei beneficiari, anche al fine di massimizzare il supporto che questa misura agevolativa può fornire in periodi di ridotta liquidità. In questo senso, viene infatti stabilito che, per coloro che hanno già ottenuto il contributo ex art. 25 Dl n. 34/2020, non sia più necessario effettuare alcun ulteriore adempimento, poiché si procederà ad un accredito automatico su conto corrente bancario. Questa modalità ha degli indubbi vantaggi (in termini di semplificazione e di rapidità): tuttavia non è chiaro cosa succeda nel caso di un contribuente rientrante in tale categoria che abbia cambiato banca di appoggio rispetto a quella indicata nell'istanza a suo tempo presentata entro la scadenza del 13 agosto 2020. A questo proposito, è opportuno richiamare che nel modello utilizzato era presente un apposito campo denominato «Iban» attraverso il quale il soggetto istante comunicava gli estremi per procedere all'accredito.

I rimedi. Dato che nella situazione sopra prospettata, il bonifico immediato non andrà a buon fine, è necessario che il contribuente si attivi. Le soluzioni al momento ipotizzabili paiono essere due. La prima potrebbe essere quella di comunicare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, la variazione di Iban. La procedura si situa al di fuori dei canali telematici e potrebbe risultare di difficile gestione per l'erogazione delle somme a ristoro. In alternativa, si potrebbe pensare a inserire nei nuovi modelli di istanze da approvare per le altre categorie di contribuenti che hanno diritto al contributo, ad una specifica sezione dedicata a segnalare sia l'avvenuta presentazione di un'istanza originaria entro il 13 agosto scorso, sia la modifica delle coordinate bancarie del beneficiario: ciò potrebbe rallentare i tempi di rimborsi per questi soggetti, ma avrebbe l'indubbio pregio di far sicuramente arrivare gli accrediti sui conti degli aventi diritto.

Chi non ha presentato l'istanza. Tempi più lunghi per la residua parte di operatori economici con codice Ateco elencato in allegato 1 al dl. 137/2020: qui si tratta sia di coloro che pur avendo i requisiti previsti dall'art. 25 del Dl n. 34/2020 non hanno a suo tempo presentato l'istanza, che di quei contribuenti che pur registrando un calo di fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019 di almeno un terzo, avevano nel 2019 ricavi o compensi per un ammontare superiore a 5 milioni di euro (questi ultimi soggetti erano infatti esclusi dalla tornata di contributi a fondo perduto di cui all'art. 25 del decreto rilancio). Per chi non ha presentato l'istanza è previsto dal co.11 che tempi e modalità di presentazione dell'istanza saranno oggetto di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, seppur pare di capire dalla lettura del precedente co. 6 che in tale situazione si debba utilizzare il modello già predisposto in occasione del precedente contributo a fondo perduto del decreto rilancio. Ciò allungherà i tempi di accredito e forse sarebbe stato più rapido pensare a un'apertura immediata del canale telematico, introducendo già nel provvedimento normativo una data ultima di presentazione.

I contribuenti sopra i 5 milioni. Per coloro invece che hanno registrato ricavi o compensi 2019 per importi superiori a 5 milioni di euro, si ritiene che sarà necessario anche predisporre un nuovo modello di istanza, in quanto quella utilizzata per il contributo ex art. 25 del dl. 34/2020, alla sezione «requisiti», non prevede nel rigo «ricavi/compensi complessivi anno 2019» la casella per coloro con soglie 2019 superiori a 5 milioni di euro.

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