Niente stabile organizzazione in automatico
Niente stabile organizzazione in automatico
La localizzazione in Italia di un gestore di investimento non implicherà più, in automatico, la configurazione di una stabile organizzazione italiana, personale o materiale, di un veicolo di investimento estero

di di Giulio Mazzotti e Matteo Baldascino 06/12/2022 07:54

La localizzazione in Italia di un gestore di investimento non implicherà più, in automatico, la configurazione di una stabile organizzazione italiana, personale o materiale, di un veicolo di investimento estero. E ciò a prescindere dal fatto che l'attività sia svolta mediante una sede fissa d'affari in Italia che possa recare un beneficio in favore del veicolo estero. È la novità dell'art. 49 del ddl di bilancio 2023 con cui, se approvata, verrebbe introdotta la c.d. investment management exemption mediante alcuni nuovi commi nella norma sulla stabile organizzazione dell'art. 162 del Tuir.

Si tratta, in sostanza, di un'eccezione alla tradizionale nozione di permanent establishment domestica, peraltro oggetto di precedenti proposte normative in passato, ma finora non accolte, finalizzata a limitare il rischio di contestazioni sull'esistenza di una stabile organizzazione italiana di veicoli esteri che localizzano in Italia attività di asset management attraverso dipendenti o collaboratori dedicati sia ad attività di advisory sia alla negoziazione, anche con poteri discrezionali, di strumenti finanziari a fronte di apposite fee. La portata di tali contestazioni, infatti, era tale da attrarre a tassazione in Italia il reddito riconducibile alla stabile accertata, determinato in base alle regole applicabili ai soggetti Ires, con ciò peraltro qualificando automaticamente come imprese soggetti esteri che invece potevano non qualificarsi da un punto di vista civilistico e regolamentare come soggetti che esercitano un'attività commerciale (come appunto i fondi d'investimento, che non realizzano reddito d'impresa).

Coi nuovi commi 7 ter e 7 quater dell'art. 162 del Tuir sono invece individuati i presupposti per escludere che si configuri una stabile organizzazione per effetto dell'attività svolta dalla struttura di asset management qui localizzata. In particolare, la non configurabilità di una stabile organizzazione personale dipenderà da certe condizioni di indipendenza che devono caratterizzare l'operatività e l'organizzazione sia del veicolo di investimento estero sia della struttura di asset management italiana. Più in dettaglio, si tratterà di verificare: (i) la localizzazione del veicolo non residente e delle sue controllate in stati diversi dalle giurisdizioni individuate come black ai sensi della normativa ex dlgs n. 239/1996 (i.e. opache per assistenza nello scambio di informazioni); (ii) la sussistenza di requisiti di indipendenza rispetto al veicolo d'investimento estero fissati da un apposito decreto attuativo; (iii) la non assunzione di cariche direttive negli organi di amministrazione e controllo del veicolo estero (o di sue controllate, dirette o indirette) e l'assenza di partecipazione agli utili del veicolo estero in misura superiore al 25% da parte degli investment manager localizzati in Italia; (iv) la remunerazione dei servizi prestati da parte dei soggetti localizzati in Italia secondo il principio dell'arm's lenght e che sia debitamente documentata ex art. 1, co. 6, del dlgs n. 471/1997 (per la cui corretta determinazione, si ricorda, è anche possibile presentare un apposito ruling all'Agenzia delle entrate).

Va comunque rilevato che in caso di assenza anche di una sola delle predette condizioni, la relazione illustrativa chiarisce (opportunamente) che ciò non implica la sussistenza in via automatica di una stabile organizzazione personale del veicolo d'investimenti estero, posto che l'esistenza di una branch dovrà essere riscontrata solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi richiesti dalla normativa domestica e convenzionale. Inoltre, il nuovo comma 9 bis dello stesso art. 162 del Tuir prescriverebbe che in presenza delle condizioni sopra elencate non è del pari configurabile una stabile organizzazione materiale in capo al veicolo d'investimento non residente presso la sede fissa d'affari dell'asset management e ciò indipendentemente dalla circostanza per cui l'attività svolta in Italia sia resa a vantaggio del veicolo d'investimento non residente o comunque del suo gruppo di appartenenza.

Si tratta, quindi, di una novità di rilievo che potrà interessare specialmente il private equity e l'investment banking e che consentirà una miglior organizzazione delle risorse in loco delle strutture di investment management, delineando i confini entro cui la presenza in Italia degli asset manager non costituirà, per il veicolo d'investimento estero, nè una agent permanent establishment nè una physical permanent establishment.

Per quanto riguarda, inoltre, le strutture d'investimento esistenti, l'art. 49 non circoscrive la propria portata a un determinato periodo d'imposta, con ciò legittimandone l'applicazione anche retroattiva.