Mancano i decreti: titolari effettivi e trust in vacanza senza registro
Mancano i decreti: titolari effettivi e trust in vacanza senza registro
Scade l’8 agosto il termine di 60 giorni entro il quale il ministero dello sviluppo economico deve attestare l’operatività del sistema di comunicazione dei dati dei titolari effettivi e dei trust ai nuovi registri istituiti con il decreto del mineconomia 11 marzo 2022, n. 55

di di Fabrizio Vedana 06/08/2022 00:14

Scade l'8 agosto il termine di 60 giorni entro il quale il ministero dello sviluppo economico deve attestare l'operatività del sistema di comunicazione dei dati dei titolari effettivi e dei trust ai nuovi registri istituiti con il decreto del mineconomia 11 marzo 2022, n. 55. E' lo stesso decreto del Mef ad aver previsto che a far data dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 9 giugno scorso, il ministero dello sviluppo economico avrebbe dovuto emanare, entro 60 giorni, quattro ulteriori decreti per:

1) approvare il modello digitale per effettuare la comunicazione agli uffici del registro delle imprese;

2) fissare i diritti di segreteria;

3) adottare i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali;

4) accertare l'operatività del sistema di comunicazione.

Nelle more dell'emanazione nessuna comunicazione andrà fatta, né per le società già istituite né per quelle di nuova costituzione. Ai sensi del decreto 55/2022 sono obbligati all'adempimento gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i trust attraverso il soggetto che ne cura la gestione (i.e. il trustee). Non è prevista la possibilità di delegare l'adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale. Le imprese, persone giuridiche private, trust e istituti affini costituite successivamente alla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale dell'ultimo dei citati decreti con il quale si attesta la piena operatività del sistema di comunicazione, provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall'iscrizione nei rispettivi registri. Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini sopra indicati comporterà, a carico dell'amministratore o degli altri soggetti sui quali ricade il citato obbligo, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile. Restano pertanto congelate tutte quelle attività che sono connesse all'istituzione del registro ovvero, in primo luogo, la necessità, entro un termine perentorio di dover acquisire informazioni aggiornate sui titolari effettivi della società di cui è amministratore, così come le attività propedeutiche all'accreditamento da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio (banche, intermediari, ecc.) ad accedere al registro dei titolari effettivi e dei trust per poter acquisire informazioni utili all'assolvimento dei relativi obblighi; stessa sorte anche per le eventuali richieste prevenienti da altri soggetti terzi di accesso ai dati contenuti nei medesimi registri.