Liti fiscali, chiusura extralarge
Liti fiscali, chiusura extralarge
Poker di possibilità per la definizione delle liti tributarie oltre a quanto già previsto nella legge di riforma del contenzioso per le controversie pendenti in Cassazione, la possibilità di chiusura sarà ampia e riguarderà ogni grado di giudizio

di di D. Liburdi e M. Sironi 25/11/2022 07:41

Poker di possibilità per la definizione delle liti tributarie oltre a quanto già previsto nella legge di riforma del contenzioso per le controversie pendenti in Cassazione, la possibilità di chiusura sarà ampia e riguarderà ogni grado di giudizio. Nella sostanza, la legge di bilancio per il 2023 ripropone nei suoi tratti essenziali i precedenti provvedimenti riguardanti la chiusura delle liti pendenti. In alternativa alla definizione, esperibile anche la procedura di conciliazione agevolata o la rinuncia al ricorso, limitatamente ai giudizi pendenti in Cassazione. La prima previsione è di carattere generale e riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Corte di cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data del 1 gennaio 2023 ed a prescindere dalla tipologia di atto assunto in contenzioso. Le stesse, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, vale a dire, nella generalità dei casi l'importo del tributo. Il costo della definizione varia a seconda del grado e dell'esito del giudizio e, per i ricorsi pendenti in primo grado, la somma dovuta dovrebbe essere del 90 per cento del valore della controversia. Laddove sia intervenuta soccombenza dell'agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1 gennaio 2023, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. La gradazione è ovviamente modulata in relazione alle soccombenze ripartita tra le parti. Laddove la controversia sia pendente dinanzi alla Cassazione, e nell'ipotesi in cui l'agenzia sia risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, la definizione costa il 5 per cento del valore della controversia. Ulteriore e nota previsione riguarda le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo che possono essere definite con un costo del 15 o del 40%. La definizione si richiede con domanda da formulare entro il 30 giugno 2023 e i pagamenti, se superiori a 1000 euro, tenendo conto di quanto medio tempore versato, sono rateizzabili sino a 20 rate trimestrali. Laddove non intervenga la chiusura agevolata della controversia, c'è l'opzione per la conciliazione agevolata della controversia, sempre con chiusura entro il 30 giugno 2023 e con sanzioni che sono fissate ad un diciottesimo del minimo di legge. Appare evidente come, in considerazione della coincidenza delle date previste per i due diversi istituti, dovrà essere esattamente modulata la tempistica al fine, laddove di interesse, non rischiare di vanificare le diverse opzioni previste dalla legge. Ulteriore previsione riguarda le controversie tributarie pendenti alla data del 1 gennaio 2023 innanzi alla Cassazione in cui è parte l'Agenzia, aventi ad oggetto atti impositivi. In questa ipotesi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte, di tutte le pretese azionate in giudizio. La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori e si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti. In questo contesto, va comunque ricordato come per espressa previsione contenuta nel ddl relativo alla legge di bilancio per il 2023, resta fermo quanto previsto resta ferma, in alternativa a alla possibilità di definizione delle liti pendenti, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione di cui all'art. 5 l. 130/2022. In questa ipotesi va fatta una attenta valutazione di convenienza in merito alla strada da percorrere ove, naturalmente, vi sia interesse alla chiusura da parte del contribuente.