La Consulta: le Poer nelle agenzie fiscali non hanno natura dirigenziale e sono incarichi temporanei
La Consulta: le Poer nelle agenzie fiscali non hanno natura dirigenziale e sono incarichi temporanei
Sentenza della Corte costituzionale: le Posizioni organizzative di elevata responsabilità sono legittime

24/07/2020 13:10

Le Poer (Posizioni organizzative di elevata responsabilità), istituite nelle Agenzie fiscali, non sono assimilabili a posizioni dirigenziali né rientrano nell’area intermedia tra la dirigenza e la terza area. Si tratta infatti di incarichi per loro natura temporanei, che non comportano l’attribuzione di un nuovo status. Di conseguenza, la disciplina delle POER si differenzia da quella ritenuta illegittima con la sentenza n. 37 del 2015 e perciò non viola il giudicato costituzionale né il principio dell’accesso per concorso ai pubblici uffici. È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 164 depositata oggi (relatore Nicolò Zanon, sostituito per la redazione da Giancarlo Coraggio), rigettando le questioni sollevate dal Tar del Lazio sull’articolo 1, comma 93, lettere a), b), c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

La Corte ha poi escluso che l’esonero dalla prova preselettiva per l’accesso alla qualifica dirigenziale in favore di alcuni dipendenti delle Agenzie fiscali violi gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, poiché il riconoscimento – comune ad altri concorsi pubblici - di una qualificata esperienza all’interno della stessa amministrazione sottende un profilo meritevole di apprezzamento da parte del legislatore ed è conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione. La riserva di posti in favore dei medesimi soggetti, nei limiti del 50%, è conforme all’ultimo comma dell’articolo 97 della Costituzione e alla relativa giurisprudenza costituzionale, che ha già ritenuto congrui questi limiti.