L’occhio della Gdf su chi froda lo Stato
L’occhio della Gdf su chi froda lo Stato
L’ occhio della Gdf su chi fruisce di benefici e finanziamenti pubblici senza averne diritto. Le fiamme gialle riserveranno una particolare cura alla firma dei protocolli d’intesa con soggetti pubblici, quali ad esempio gli enti locali, che erogano sostegni economici

di di Giulia Provino e Cristina Bartelli 16/11/2019 00:14

L'occhio della Gdf su chi fruisce di benefici e finanziamenti pubblici senza averne diritto. Le Fiamme gialle riserveranno una particolare cura alla firma dei protocolli d'intesa con soggetti pubblici, quali ad esempio gli enti locali, che erogano sostegni economici, allo scopo di poter smascherare chi froda lo stato. Lo prevede la circolare n. 324254 del 14 novembre 2019, con cui il Comando generale della Guardia di finanza aggiorna le istruzioni per lo scambio di informazioni a livello locale riguardo i beneficiari di risorse pubbliche. Attraverso accordi d'intesa protocollari la gdf e l'ente locale stabiliscono una comunicazione chiara ed omogenea volta ad uniformare la sensibilità sul territorio ed evitare, così, l'aumento di diversi schemi d'intesa disomogenei (al momento sono 400 gli accordi vigenti in ambito locale). A tal fine, è stato elaborato un format di protocollo-tipo adattabile alle varie forme di partenariato instaurabili con gli enti locali.

Negli accordi si prevede il reciproco impegno tra le parti di realizzare un interscambio informativo, che preveda un flusso di dati, notizie ed elementi, anche di contesto, a favore del Corpo, volto ad ampliare il patrimonio conoscitivo sui beneficiari di risorse pubbliche, rendendo disponibili informazioni accompagnate da alert di rischio suscettibili di un autonomo apprezzamento da parte delle unità operative, anche ai fini della selezione di possibili target ispettivi. È lasciata, infatti, discrezionalità alla guardia di finanza nello sviluppo delle informazioni ricevute e nella comunicazione agli enti, solo se necessaria (ad esempio per la sospensione e revoca di percezioni indebite), degli esiti delle eventuali attività svolta sulla base dei dati ricevuti.

Inoltre, le intese sono volte a orientare l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell'attività operativa, anche al fine di verificare il peso dell'attività sulla diffusione delle condotte illecite negli ambiti territoriali di competenza.

All'interno dell'articolato del modello di accordo, che definisce i profili attuativi della collaborazione, vengono individuati i flussi di spesa interessati, e sono delineate le modalità esecutive e trattamento dei dati personali.

In particolare, l'ente mette a disposizione della Gdf dati, notizie, informazioni e analisi utili a prevenire e contrastare le eventuali frodi, inclusi i dati qualificati relativi ai beneficiari delle misure di sostegno/incentivo/finanziamento già perfezionate; può segnalare le misure su cui sarebbe opportuna un'ulteriore analisi; fornisce input informativi qualificati. L'ente può consentire il collegamento alle propri banche dati o assicurare l'accesso al sistema informativo.

Le categorie di dati personali da mettere a disposizione sono quelle relative, ad esempio, a dati anagrafici dei soggetti precettori, dati finanziari/reddituali, recapiti, dati relativi alla salute (se strettamente necessari per le attività della gdf), dati giudiziari, dati relativi a soggetti «vulnerabili» (minori, disabili, pazienti ecc.) e altri dati, quali targhe delle auto e indirizzi IP.

In caso di accesso alle banche dati, nel testo protocollare deve essere presente il richiamo a tale scelta; mentre, nel caso di collegamento all'infrastruttura informatica, è necessaria una convenzione tecnica separata.

La Gdf potrà, poi, utilizzare i dati e gli elementi per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari a danno del bilancio dell'ente locale, dello Stato e dell'Ue.

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