C'è tempo fino a mercoledì per richiedere all'Inps l'indennità Covid 600 euro per marzo, da parte dei titolari di assegno d'invalidità. Lo ricorda l'Inps, spiegando che il cumulo tra le due misure è prevista dal decreto Rilancio. Decreto che, tra le altre novità, stabilisce il raddoppio (da 15 a 30 giorni) del congedo Covid per i genitori con figli fino a 12 anni e dell'alternativo voucher baby sitting (da 600/1.000 a 1.200/2.000 euro), fruibile anche in più tranche, e anche per pagare oratori e centri estivi, fino al 31 luglio.
Invalidità e bonus 600 euro. La scadenza del 3 giugno interessa a chi, titolare d'assegno ordinario d'invalidità, è stata respinta la domanda di bonus 600 euro per marzo e quanti non l'hanno mai presentata. Il decreto Rilancio ha reso cumulabili le due misure e ha fissato un termine di 15 giorni per fare la richiesta relativamente a marzo.
Congedo Covid e voucher baby sitting. Il congedo Covid, dal 5 marzo, spetta ai genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti. Dà diritto a un'indennità del 50% della paga ordinaria e ai contributi figurativi. Stesso congedo spetta ai genitori, anche affidatari, lavoratori: iscritti alla gestione separata Inps; autonomi dell'Inps. Il decreto Rilancio ha elevato la durata del congedo da 15 a 30 giorni e fissato un termine di fruizione: 31 luglio. Ha lasciato inalterato, invece, che la fruizione è possibile in via alternativa dai genitori (o l'uno o l'altro) e la condizione che in famiglia l'altro genitore non sia beneficiario di altri sostegni al reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa oppure disoccupato o non lavoratore. Chi ha diritto al congedo può in alternativa chiedere un voucher «nel limite massimo di 600 euro» (1.000 nel settore sanitario, pubblico o privato, e Polizia di stato), utilizzabile con il Libretto Famiglia per l'acquisto di servizi di baby-sitting. Il decreto Rilancio ha elevato il limite a 1.200/2000 euro e ampliato l'utilizzo anche per il pagamento di centri estivi, oratori ecc.. In attesa delle istruzioni dell'Inps, appare probabile che i genitori potranno scegliere liberamente se e quanto del congedo fruire come permesso dal lavoro e quanto trasformare, invece, in voucher (più conveniente ai lavoratori), ovviamente nel rispetto dei limiti (30 giorni e 1.200/2.000 euro ). La norma, infatti, non vieta la scelta tra le due misure (congedo/voucher), né stabilisce che la scelta vada fatta una sola volta con riferimento a tutto il beneficio. Infatti, l'art. 23 del dl n. 18/2020 stabilisce che il congedo è utilizzabile «per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni», riconoscendo quindi al genitore il diritto a scegliere «quanti giorni» di congedo fruire; e il riconoscimento del «bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite complessivo» di 1.200/2000 euro, riconoscendo parimenti al genitore/beneficiario il diritto a scegliere «quanti giorni» fruire a titolo di voucher.
Casi pratici.
In tabella una serie di situazioni di compatibilità e incompatibilità del congedo.
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