Innovazione, il bonus su misura
Innovazione, il bonus su misura
Il bonus innovazione può finanziare investimenti su quattro aree d’intervento in azienda: industria 4.0, green economy, design e innovazione tradizionale (processo o prodotto). Il bonus ricerca e sviluppo, invece, deve essere una novità per l’intero settore in cui l’azienda opera

di di Roberto Lenzi 24/07/2020 08:06

Il bonus innovazione può finanziare investimenti su quattro aree d'intervento in azienda: industria 4.0, green economy, design e innovazione tradizionale (processo o prodotto). Il bonus ricerca e sviluppo, invece, deve essere una novità per l'intero settore in cui l'azienda opera e non solamente per la singola impresa che chiede l'agevolazione

Su tutto ciò fa chiarezza il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 26 maggio pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020. Questo reca disposizioni applicative della disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 198-207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. E individua le attività che possono ottenere la maggiorazione di 4 punti percentuali ai fini del godimento del bonus.

Credito imposta alla ricerca. Il decreto specifica che la classificazione delle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, ammissibili al credito d'imposta, devono tenere conto dei principi generali dell'Ocse riportati nel Manuale di Frascati 2015. Pertanto sono ammissibili le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacita generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacita proprie di una singola impresa. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico e già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili, per l'impresa, all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta. Il credito di imposta è riconosciuto per le attività di ricerca e sviluppo in misura pari al 12% nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Credito d'imposta per le attività di Innovazione Tecnologica. L'attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta secondo il decreto deve esser e operata tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali sull'innovazione elaborate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse, Manuale di Oslo 2018). Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa. Per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall'impresa, il decreto considera i processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell'efficienza delle risorse impiegate, nell'affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali. Le attività ammissibili al credito d'imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall'impresa. Non lo sono neanche i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell'impresa o per l'eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell'impresa e neanche i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell'impresa su specifica richiesta di un committente. Le attività di innovazione agevolabili possono essere divise in 4 filoni: innovazione digitale 4.0, Transizione ecologica, Campionari e design in settori specifici, innovazione tradizionale. Il contributo va dal 6% nel caso dell'innovazione tradizionale al 10% in caso di transizione ecologica o industria 4.0. Per i progetti innovativi con un contributo più alto le imprese nella relazione tecnica devono fornire specifiche informazioni sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi. Deve essere descritto lo stato di fatto iniziale e la a situazione futura che verrà a determinarsi tramite lo sviluppo delle attività di progetto. Dovranno essere inseriti dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.

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