Informative sui rapporti di lavoro da rifare
Informative sui rapporti di lavoro da rifare
Chi ha seguito le indicazioni dell’Inl, infatti, si trova adesso in disaccordo con le istruzioni del ministero del lavoro che distinguono in due tipologie le informazioni del nuovo obbligo di trasparenza: “informazioni di base” e “informazioni di dettaglio”

di di Daniele Cirioli 22/09/2022 08:52

Informative sui rapporti di lavoro da rifare. Chi ha seguito le indicazioni dell'Inl, infatti, si trova adesso in disaccordo con le istruzioni del ministero del lavoro che distinguono in due tipologie le informazioni del nuovo obbligo di trasparenza: «informazioni di base», che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore senza rinvii a norme di legge o Ccnl; e «informazioni di dettaglio», per le quali, invece, il datore di lavoro può fare rinvii a Ccnl e documenti aziendali. Quali siano le prime e quali le seconde, però, il ministero non chiarisce. È quanto si legge, tra l'altro, nella circolare 19/2022 che riporta le indicazioni «interpretative» al dlgs 104/2022, con una marcia indietro rispetto all'ispettorato nazionale del lavoro che, invece, si era dimostrato favorevole a una semplificazione dell'adempimento ricorrendo al rinvio a norme e Ccnl (circolare 4/2022 su ItaliaOggi dell'11 agosto).

Informazioni a due vie. Le novità del dlgs 104/2022 sono due, spiega il ministero. La prima modifica il dlgs 152/1997 al fine di ampliare e rafforzare gli obblighi informativi nei rapporti di lavoro, con estensione sia del diritto d'informazione sia del campo di applicazione (anche contratti no-standard); la seconda introduce nuove misure per i lavoratori. Riguardo alla prima novità, il nuovo obbligo informativo innalza il livello di tutela dei lavoratori con la previsione di una dettagliata serie di informazioni, vecchie e nuove, che il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore al fine di renderlo consapevole dei diritti e dei doveri che gli derivano dal contratto di lavoro. Come già sostenuto dall'Inl, anche il ministero ammette la possibilità di rinviare ai Ccnl o a documenti aziendali per rendere l'informativa; tuttavia, a differenza dell'Inl (semplificazione a 360 gradi), il ministero limita la possibilità distinguendo le informazioni in due tipi: quelle «di base» che vanno specificate senza possibilità di rinvio a norme di legge o contratto collettivo; e quelle «di dettaglio» per le quali, invece, c'è possibilità del rinvio al contratti o altri documenti aziendali da consegnare al lavoratore o da mettere a sua disposizione secondo le prassi aziendali.

Il nuovo principio. Il ministero non specifica le due tipologie d'informazioni (quali sono del primo tipo? quali del secondo?), ma precisa che l'ampliamento dell'obbligo informativo deve «essere calato nella concretezza del rapporto di lavoro». Da ciò, in altre parole, fa discendere un principio, che chiama «principio di concretezza dell'informazione sul rapporto di lavoro», in base al quale l'obbligo informativo «non è assolto con l'astratto richiamo delle norme di legge che regolano gli istituti oggetto dell'informativa, bensì attraverso la comunicazione di come tali istituti, nel concreto, si atteggiano, nei limiti consentiti dalla legge, nel rapporto tra le parti, anche attraverso il richiamo della contrattazione collettiva applicabile al contratto di lavoro».

I singoli istituti. Il ministero, inoltre, illustra alcuni dei singoli istituti oggetto dell'informativa (si veda tabella). A proposito dei congedi, ad esempio, precisa che l'obbligo riguarda solamente le astensioni che la legge qualifica come «congedi» e non altri eventuali «permessi», «assenze», «aspettativa».