Via libera alla registrazione cumulativa dei documenti di importazione di importo inferiore a 300 euro: come per gli acquisti interni, anche per i beni importati è possibile avvalersi della semplificazione prevista dall'art. 6, comma 6, del dpr n. 695/96, che consente di annotare le fatture d'acquisto di beni e servizi di importo inferiore a 300 euro attraverso un unico documento riepilogativo indicante i numeri attribuiti dal destinatario alle fatture, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.
Questo il parere espresso dall'agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 417 del 5 agosto 2022. L'agenzia conferma anzitutto che, a seguito della completa dematerializzazione delle bollette doganali d'importazione, l'obbligo di registrazione previsto dall'art. 25 del dpr 633/72 ai fini della detrazione dell'Iva deve ora essere assolto annotando il “prospetto di riepilogo ai fini contabili” della dichiarazione d'importazione che l'agenzia delle dogane mette a disposizione contestualmente allo svincolo delle merci. Il prospetto, condiviso dall'agenzia delle entrate, è stato approvato con determinazione dell'agenzia delle dogane del 3 giugno 2022 e riporta i dati necessari per esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva assolta in dogana (si veda ItaliaOggi del 12 luglio scorso). Sul punto, la risposta aggiunge però che, con una nota del 14 luglio 2022, l'agenzia delle dogane ha chiarito che, nelle more del completamento delle procedure per la generazione del suddetto prospetto, gli operatori possono rilevare le informazioni relative all'Iva pagata in dogana dal “prospetto di sintesi della dichiarazione” di cui all'allegato 2 alla circolare dogane n. 22/2022. Il 20 luglio, poi, la stessa agenzia ha comunicato che, in considerazione del perdurare delle difficoltà tecniche, è momentaneamente possibile utilizzare il vecchio messaggio IM, mentre il giorno successivo ha precisato che è comunque preferibile utilizzare tale messaggio nel caso che le dichiarazioni presentino lettera di intento, richieste di contingenti o titoli AGRIM, nonché in caso di richiesta del regime 51 e 53, mentre la disponibilità dei “prospetti di riepilogo contabile” è rimandata a nuova comunicazione.
Quanto alla richiesta dell'interpellante di poter utilizzare, ai fini della detrazione, il “documento di cortesia” emesso dagli spedizionieri doganali, l'agenzia ritiene che il contenuto discrezionale di tale documento non permetta di verificarne l'idoneità ai detti fini.
Venendo al secondo quesito, l'agenzia ritiene che sia possibile avvalersi della semplificazione prevista dall'art. 6 del dpr 695/96, concernente la registrazione delle fatture di importo inferiore a 300 euro mediante un unico documento riepilogativo, anche per registrare nel registro Iva acquisti le bollette doganali e i suddetti prospetti di riepilogo ai fini contabili. E' però necessario che sia possibile collegare il predetto documento ai dati indicati nei prospetti delle singole dichiarazioni doganali, ad esempio riportandovi gli identificativi MRN delle importazioni, oltre all'ammontare della base imponibile e dell'Iva, consentendo l'individuazione immediata e univoca della sottostante operazione doganale, in modo da non ostacolare i controlli. Naturalmente resta fermo l'obbligo di conservare il documento riepilogativo insieme ai singoli prospetti.