Il superbonus fa il pieno di autocertificazioni e attestazioni
Il superbonus fa il pieno di autocertificazioni e attestazioni
Da quella per dichiarare lo status di familiare convivente a quella per attestare il rispetto del limite di spesa, passando per quella che indica gli interventi in edilizia libera ovvero che non hanno necessità di abilitazioni amministrative

di di Fabrizio G. Poggiani 03/12/2020 07:05

Il superbonus 110% fa il pieno di autocertificazioni e attestazioni. Da quella per dichiarare lo status di familiare convivente a quella per attestare il rispetto del limite di spesa, passando per quella che indica gli interventi in edilizia libera ovvero che non hanno necessità di abilitazioni amministrative.

È noto che la detrazione maggiorata, proprio per la sua entità che va oltre l'ammontare della spesa sostenute, richiede la produzione di una copiosa documentazione, sia dal punto di vista tecnico, sia richiesta dagli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, con particolare riferimento alle asseverazioni e al visto di conformità.

Il professionista che si trova a rilasciare il visto è chiamato, di conseguenza, ad eseguire un'una attività ricognitiva molto esosa ma altrettanto necessaria, al fine di non essere chiamato personalmente a rispondere di una non sufficiente attività di controllo, sebbene di natura formale.

Posto quanto detto, sul controllo formale, sulla necessità di essere in possesso di una polizza con un massimale adeguato e non inferiore a 3 milioni di euro, è necessario passare in rassegna la documentazione consegnata dal beneficiario a partire dal titolo di possesso o detenzione dell'immobile, verificando anche la presenza di numerose dichiarazioni e/o attestazioni nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000.

Si parte dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio dello status di familiare convivente che, come più volte indicato, deve sussistere al momento dell'avvio dei lavori e/o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente al detto avvio, sebbene lo stesso possa risultare dai registri anagrafici (quindi con la consegna di un certificato di stato di famiglia), della dichiarazione attestante la presenza di reddito imponibile e di quella con la quale si attesta che l'immobile non è utilizzato nell'ambito delle attività d'impresa e/o professionali.

Per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non di proprietà, da parte del locatario e/o del comodatario, il fruitore della detrazione deve ottenere un consenso all'esecuzione dei lavori mentre, in presenza di una cooperativa a proprietà indivisa, i detentori dell'unità immobiliare, devono acquisire l'accettazione della domanda di assegnazione da parte del consiglio di amministrazione dell'ente mutualistico; nel primo caso, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori su immobili in godimento potrà essere acquisito anche successivamente all'inizio dei lavori ma entro la data di presentazione della comunicazione dell'opzione per la cessione o lo sconto in fattura.

Con un trasferimento dell'immobile per causa morte, che richiede, al fine di beneficiare delle quote residue della detrazione in capo all'erede e/o agli eredi, la detenzione materiale e diretta dell'immobile, ai fini del legittimo esercizio delle detrazioni fiscali indicate, il contribuente-detentore dell'immobile oggetto dei lavori deve redigere una autocertificazione, anche questa volta nella forma di dichiarazione sostitutiva, che attesti la disponibilità del bene e la sua detenzione materiale e diretta.

Prima dell'inizio dei lavori, il beneficiario deve ottenere le abilitazioni amministrative necessarie per l'esecuzione degli interventi ma, in presenza di lavori in «edilizia libera», che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo (interventi, in genere, di manutenzione ordinaria, di cui all'art. 16-bis del dpr 917/1986), è necessaria la consegna al professionista che rilascia il visto di una dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e sia attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, sebbene i medesimi non necessitino di alcun titolo abilitativo, ai sensi della legislazione vigente (circ. 19/E/2012 § 1.5); a questa si aggiunge una dichiarazione sostitutiva attestante la presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese sono da considerare al netto di contributi percepiti e che i lavori sono eseguiti su un numero non superiore a due unità e non consistono in una mera prosecuzione di altri già avviati. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono eseguire i pagamenti «tracciati», ovvero con bonifico che per il destinatario (impresa) è soggetto alla ritenuta dell'8% e, di conseguenza, il contribuente deve predisporre e conservare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel caso sia necessario attestare la circostanza che l'ammontare delle spese sulle quali viene calcolata la detrazione da parte degli aventi diritto non eccede il limite massimo ammissibile (circ. 19/E/2020 pag. 289). Infine, per gli interventi sulle parti comuni, in presenza di condominio minimo (sotto le otto unità immobiliari) e, quindi, sprovvisto del codice fiscale, il condòmino, oltre a fornire tutta la documentazione utile per provare il diritto alla detrazione (titoli abilitativi, autorizzazioni, fatture e bonifici, in particolare), deve attestare la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio, nella forma di dichiarazione sostitutiva.

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