Il rito tributario ora va di fretta
Il rito tributario ora va di fretta
Corsia preferenziale per la sospensione giudiziale dell’atto impugnato: massimo 30 giorni per deciderne la trattazione e decisione nella stessa udienza della trattazione

di di Andrea Bongi 09/08/2022 08:02

Corsia preferenziale per la sospensione giudiziale dell'atto impugnato: massimo 30 giorni per deciderne la trattazione e decisione nella stessa udienza della trattazione. La riforma del processo tributario attesa, per l'approvazione definitiva, da oggi alla Camera dei deputati, punta a diminuire il lasso temporale che intercorre tra la presentazione dell'istanza e la decisione del giudice.

Le tempistiche delle decisioni sulle istanze di sospensione ai sensi dell'articolo 47 del Dlgs n.546 del 1992 sono infatti il vero e proprio Tallone d'Achille di tale istituto. Stando agli ultimi dati disponibili forniti dal ministero dell'economia, relativi all'anno 2021, il tempo medio di definizione delle istanze di sospensione nel primo grado di giudizio è stato di 189 giorni. Un lasso temporale troppo lungo che finisce per contraddire la ratio ispiratrice dell'istituto stesso. Va un po' meglio presso le commissioni tributarie regionali dove, sempre in riferimento al 2021, il tempo medio di definizione delle istanze di sospensione è risultato pari a 177 giorni con il 70,0% delle stesse, si legge nell'ultimo monitoraggio sul contenzioso tributario, che sono state definite entro 180 giorni dalla data della loro presentazione.

Le novità in arrivo intervengono dunque creando un vero e proprio binario separato per la trattazione delle sospensive, nello spirito di rendere più breve il termine entro il quale la commissione tributaria dovrà fissare l'udienza di sospensione e decidere sulla stessa.

Istanza di sospensione. Il primo intervento contenuto nella riforma del processo tributario riguarda il comma 2 dell'articolo 47 citato. Attraverso tale modifica si introduce un termine perentorio “non oltre il trentesimo giorno” dalla presentazione dell'istanza di sospensione, entro il quale il presidente della commissione tributaria – di primo o di secondo grado – dovrà fissare, con decreto, la trattazione della sospensiva.

Di tale decisione, continua la modifica in commento, dovrà essere data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima e inoltre, la data fissata per l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione, non potrà mai coincidere con quella di trattazione del merito della controversia.

Quest'ultima parte della modifica è finalizzata ad eliminare una prassi formatasi presso molte commissioni tributarie attraverso la quale i giudici, in una sorta di accoglimento implicito dell'istanza di trattazione, finivano per anticipare la data della discussione nel merito della causa, facendo così venir meno la necessità di esaminare la sospensiva richiesta.

Trattazione separata. La conferma della necessità di trattazione della sospensiva separatamente dal merito del ricorso, è contenuta nella modifica che la riforma in commento effettua al comma 4 dell'articolo 47. In tale contesto si stabilisce infatti che la decisione sull'accoglimento o meno della sospensione degli effetti dell'atto impugnato debba essere resa, con ordinanza motivata non impugnabile, nella stessa udienza di trattazione dell'istanza.

Per effetto delle modifiche sopra indicate viene poi prevista la soppressione del comma 5-bis dell'articolo 47 con il quale, nel testo attualmente vigente, si prevede la decisione dell'istanza di sospensione entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Preso atto della volontà del legislatore della riforma del processo tributario di voler velocizzare il più possibile la trattazione delle istanze di sospensione e di disporre sempre e comunque la loro trattazione, resta da capire se ciò potrà incidere anche sull'accoglimento di tali richieste.

Istanze dei contribuenti. I numeri disponibili ci dicono infatti che la percentuale di accoglimento delle istanze dei contribuenti è davvero molto limitato. Sempre con riferimento al 2021, ma anche negli altri anni le percentuali erano pressoché eguali, il numero delle istanze di sospensione accolte in primo grado è stato di poco superiore al terzo di quelle presentate. Non va meglio presso le commissioni regionali dove il numero di sospensive accolte ha di poco superato il 18% del totale.

Abbreviare i temi di esame della richiesta di sospensione è comunque un segnale forte che il legislatore della riforma intende dare. Del resto la necessità di richiedere la sospensione degli effetti dell'atto impugnato ha un senso solo se il giudice tributario fornisce una risposta in tempi rapidi. Con l'avvento degli atti impo-esattivi le disposizioni dell'articolo 47 del Dlgs n.546 del 1992 non erano più allineate alla realtà e le modifiche contenute nella riforma non possono che essere apprezzate.

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