I sindaci non posso vietare l'installazione di impianti 5G
I sindaci non posso vietare l'installazione di impianti 5G
Lo stop arriva dal TAR Sicilia, che ha bocciato l’ordinanza del primi cittadino di Messina, che aveva ordinato il divieto a chiunque di sperimentare, installare e diffondere sul territorio del Comune di Messina impianti con tecnologia 5G

di Pagina a cura di Matteo Barbero 24/07/2020 08:12

I sindaci non posso vietare l'installazione di impianti 5G. Lo stop arriva dal Tar Sicilia, che con l'ordinanza n. 549/2020 ha bocciato l'iniziativa del primo cittadino di Messina, che aveva vietato a chiunque di sperimentare, installare e diffondere sul territorio del comune di Messina impianti con tecnologia 5G in attesa di dati scientifici più aggiornati fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata dall'International Agency for Research on Cancer e prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, che evidenziano l'estrema pericolosità per la salute dell'uomo.

Il tribunale amministrativo siciliano, adito da Vodafone Italia spa, ha sospeso in via cautelare gli effetti del provvedimento applicando, per la prima volta, l'art. 38 del decreto «Semplificazioni», che al comma 6 espressamente stabilisce che «i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato».

La disposizione, recependo evidentemente la giurisprudenza consolidata, sancisce, per un verso, l'illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere in esame, per un altro, l'impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato.

Da notare che il Tar ha anche respinto l'eccezione del comune circa l'inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione dell'apposito regolamento comunale da parte della ricorrente, posto che lo stesso è volto alla regolamentazione dell'allocazione delle strutture nel territorio, senza impedirle (e non avrebbe potuto) in maniera assoluta, così come invece statuito dall'ordinanza impugnata.

I giudici amministrativi hanno ravvisato la sussistenza del periculum in mora in ragione della natura del servizio di pubblica utilità esercitato, il cui potenziamento è stato peraltro oggetto di recenti misure straordinarie ai sensi dell'art. 82 del dl 18/2020 (decreto legge Cura Italia) e di segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dell'1 luglio 2020, con la quale è stata rappresentata la necessità di rimuovere gli ostacoli procedimentali provenienti dagli enti locali rispetto alla diffusione del servizio in questione.

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