Forfettario, i premi di risultato contano
Forfettario, i premi di risultato contano
I premi di risultato rilevano per l’applicazione della causa ostativa al regime forfettario. Questo in sintesi l’orientamento che l’Agenzia delle entrate ha fornito recentemente con la risposta all’istanza di interpello

di di Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi 29/09/2020 08:08

I premi di risultato rilevano per l'applicazione della causa ostativa al regime forfettario. Questo in sintesi l'orientamento che l'Agenzia delle entrate ha fornito recentemente con la risposta all'istanza di interpello n. 398 del 23 settembre 2020.

La fattispecie. La richiesta avanzata dall'istante parte dalla considerazione della propria posizione fiscale: sussistendone i requisiti, il contribuente usufruisce del c.d. «regime forfettario» per il 2019, così come introdotto dalla l. n. 190/2014, tenendo anche conto dell'insussistenza dei requisiti e delle cause ostative, così come allora modificati dalla legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2019). In tale annualità, il soggetto aveva anche una posizione da lavoratore dipendente per la quale percepiva un retribuzione che veniva poi indicata nella certificazione unica e assoggettata a tassazione quale reddito di lavoro dipendente. Sempre nel 2019, si verificava poi l'ulteriore percezione di un «premio di risultato», anch'esso ricompreso in certificazione unica e trattato quale reddito di lavoro dipendente.

Le modifiche alle cause ostative. In tale contesto, la domanda oggetto di interpello concerne la possibilità di permanere nel regime forfettario per il periodo d'imposta 2020, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio per il 2020, soprattutto con riferimento all'art. 1 co. 57 d-ter della l. n. 190/2014, secondo cui coloro «[…] che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro» non possono permanere in tale regime nel periodo d'imposta successivo, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato.

La risposta. Al fine di fornire una risposta al quesito presentato, l'Agenzia preliminarmente riporta tutta l'evoluzione normativa avvenuta con le leggi di bilancio 2019 e 2020 circa le cause ostative di accesso al regime. In particolare, soffermandosi sull'art. 1 co. 57 d-ter della l. n. 190/2014, rammenta che la soglia dei 30 mila euro contempla sia i redditi di lavoro dipendente che quelli assimilati secondo le disposizioni contenute nel Tuir. Maggior attenzione deve invece essere dedicata alla decorrenza di tale causa ostativa: a questo proposito, l'Agenzia delle entrate richiama il precedente orientamento di prassi contenuto nella circolare n. 7/E dell'11 febbraio scorso, secondo cui, ancorché l'introduzione della modifica sia avvenuta con la legge di bilancio 2020, la stessa «[…] opera già dal periodo d'imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a 30.000». Per giustificare questa immediata applicazione, gli uffici si rifanno alla circolare del 10/E del 4 aprile 2016 (che commentava una analoga causa ostativa), sostenendo altresì che non vi sia un contrasto con l'art. 3 della l. n. 212/2000, in quanto non vi sono adempimenti immediati per il contribuente, ma solo la verifica di una soglia per la permanenza in un regime agevolativo. Questa ultima affermazione (che viene nei fatti, implicitamente richiamata dall'interpello qui commentato), sembra non essere del tutto convincente, soprattutto laddove accada – come nel caso oggetto dell'istanza – che il pagamento di un premio al dipendente legato al raggiungimento di un dato risultato (avente perciò natura aleatoria e non ricorrente, nonché diverso in termini sostanziali dall'ordinaria retribuzione) , faccia superare nel 2019 la soglia «critica» introdotta a fine stessa del 2019, con una decorrenza immediata. Il tema secondo cui non vi sarebbero (in tali casi) nuovi e ulteriori adempimenti da una fuoriuscita del regime forfettario per l'applicazione immediata della causa di esclusione, dovrebbe poi essere riconsiderato alla luce del fatto che un contribuente «non forfettario» è comunque (e quantomeno) tenuto all'annotazione delle fatture sui registri Iva e all'esecuzione delle liquidazioni periodiche per tale tributo.

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