Dipendenti e pensionati, Redditi sconveniente
Dipendenti e pensionati, Redditi sconveniente
I contribuenti che sceglieranno il dichiarativo “semplificato” potranno far slittare il pagamento delle imposte fino ad ottobre mentre coloro che opteranno per il modello redditi (ex unico o 740) saranno invece chiamati alla cassa ben quattro mesi prima, nel tax day ordinario del 30 giugno.

07/12/2019 00:14

Dal prossimo anno infatti, in conseguenza delle possibilità di inviare il modello 730 fino al 30 settembre, i contribuenti che sceglieranno il dichiarativo “semplificato” potranno far slittare il pagamento delle imposte fino ad ottobre mentre coloro che opteranno per il modello redditi (ex unico o 740) saranno invece chiamati alla cassa ben quattro mesi prima, nel tax day ordinario del 30 giugno.

E' chiaro come l'effetto boomerang prodotto della proroga dell'invio del 730 introdotta dall'articolo 16-bis del decreto fiscale 2020 (D.L. 124 del 26 ottobre 2019), non solo quindi spingerà all'utilizzo dichiarativo semplificato tutti i dipendenti e pensionati che di norma chiudono la dichiarazione a debito, ma rischia anche di generare un ammanco (seppur lieve) al bilancio annuale dello Stato.

In caso di presentazione di un modello 730 con saldo a debito l'ultimo giorno disponibile ovvero il 30 settembre infatti, il contribuente riceverà le trattenute solo a partire dalla mensilità di ottobre e se la retribuzione mensile si rileverà insufficiente rispetto a quanto dovuto (saldo più acconti), il sostituto dovrà operare le ritenute fiscali residue sulle retribuzioni susseguenti con il rischio che parte delle imposte vengano prelevate sulle buste paga dell'anno successivo.

E' chiaro come slittando le trattenute da un anno all'altro, anche in termini di bilancio dello Stato quell'entrata passerà quindi dall'anno X all'anno X+1. Di contro i contribuenti con un 730 “a credito” saranno invece incentivati ad utilizzare per l'invio dei modelli la prima delle 5 finestre temporali stabilite, quella prevista per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio con obbligo in di invio per gli intermediari entro il 15 giugno, al fine di ottenere il rimborso fiscale con un mese di anticipo rispetto a quanto avveniva in precedenza.

Come specificato nella relazione illustrativa all'emendamento che ha introdotto il “riordino” dei termini per la presentazione del 730 infatti i conguagli (a credito o debito) non sono più effettuati con termini fissi, che fino ad oggi hanno coinciso con la busta paga di luglio, ma con termini mobili, ossia con la prima retribuzione utile.

In poche parole coloro che con le regole attuali avrebbero ottenuto il rimborso con la mensilità di luglio dal prossimo anno invece, se consegneranno i documenti al sostituto o agli intermediari entro il 31 maggio, potranno inviare la dichiarazione in anticipo rispetto allo scorso anno ed ottenere, già a sulla mensilità di giugno, l'eventuale rimborso in busta paga. Di contro, come sopra ampiamente specificato, i contribuenti a debito invece avranno “convenienza” a fare l'esatto contrario presentando il modello agli intermediari solo nell'ultima finestra temporale, fissata dal 1 al 30 settembre, in modo da iniziare a saldare i debiti col fisco partire dal mese di ottobre.

Ovviamente coloro che sceglieranno questa ultima modalità, di fatto perderanno però la possibilità di rateizzare il proprio debito fiscale e si troveranno nella più scomoda condizione di versare saldo, primo acconto e secondo acconto nell'arco di solo due mesi (ottobre e novembre). Sempre durante l'iter di conversione del decreto, a seguito del rinvio in Commissione dell'A.C. 2220-A, sono state eliminate le disposizioni che prevedevano l'estensione della platea dei contribuenti che potevano ottemperare agli adempimenti fiscali utilizzando la dichiarazione modello 730 anche a titolari di reddito assimilati a quello di lavoro dipendente senza limitazioni ed ai titolari di redditi da lavoro autonomo con la sola esclusione di quelli derivanti dall'esercizio di arti, professioni e di impresa non occasionali.

Giuliano Mandolesi

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