L'impresa che non ha pagato anche solo 5 mila euro del debito iva del primo trimestre 2022 deve adeguarsi o valutare se è in crisi. Lo prevedono i nuovi avvisi di compliance che l'Agenzia delle entrate sta recapitando agli imprenditori. Avere un debito Iva dichiarato e non versato, maggiore a 5 mila euro, infatti, fa presumere l'esistenza di possibili sintomi di crisi d'impresa con la conseguente necessità che l'imprenditore debba rivolgersi alla camera di commercio per farsi nominare l'esperto negoziatore. E' quello che sta succedendo in questi giorni a seguito delle comunicazioni di irregolarità inviate dall'Ade ai titolari di partita Iva che non hanno integralmente pagato il debito risultante dalla dichiarazione periodica (lipe) presentata il 31 maggio scorso.
Il caso. Un contribuente, piccola società uninominale, si è visto recapitare la comunicazione con cui l'Ade lo informa che dal riscontro della liquidazione Iva (con debito dichiarato di 13.173,37, indicato nel rigo VP14 co.1), l'importo versato è di soli 6.600 euro, così lasciando in arretrato un importo di euro 6.573,37, superiore, cioè, di 1.573,37 euro alla soglia limite imposta dall''art. 30 sexies. Il contribuente è stato “gentilmente” ammonito che “la segnalazione è effettuata per consentire di intercettare precocemente eventuali segnali di squilibrio economico/finanziario che potrebbero determinare una situazione di crisi d'impresa, e valutare se ricorrono i presupposti per chiedere l'attivazione della procedura di composizione negoziata disciplinata dagli articoli 2 e seguenti del dl 118/2021 convertito in legge 147/2021”. Si tratta, cioè della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (Cnc) che prenderà il posto dei sistemi di allerta del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Ccii, dlgs14/2021)
La segnalazione. L'invito-consiglio è conseguente alle novità introdotte dall'art. 30 sexies della legge 33/2021, in corso di recepimento e inserimento nel Ccii, come previsto dal dlgs approvato dal Governo lo scorso 15 giugno (si veda ItaliaOggi del 16 giugno). Disposizioni che entreranno in vigore il prossimo 15 luglio e che comporteranno altresì l'obbligo di attuare le nuove misure e assetti organizzativi previsti dall'art. 3 del Ccii, con l'ulteriore obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo di invitare anch'essi gli amministratori ad attivare la Cnc o uno degli altri strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale previsti dall'ordinamento.
Quali conseguenze. Le nuove segnalazioni sono velocissime. Prima dell'entrata in vigore dell'art. 30 sexies legge 233/21 l'Ade impiegava dai 12 ai 18 mesi per segnalare le irregolarità nei versamenti iva e normalmente 24 mesi per inviare l'avviso bonario ex art. 54-bis dpr 633/72 (20 rate e sanzioni al 10%). L'avviso inviato è formulato in una maniera tale da indurre a dubitare che ciò sia ancora possibile, ancorché nella comunicazione le disposizioni siano citate.
Che fare. Con l'entrata in vigore del Ccii, la segnalazione all'imprenditore e all'organo di controllo comporterà la necessità di esaminare con attenzione là situazione economico finanziaria dell'impresa e ciò richiederà di attivare il test di risanamento che la Cciaa mette a disposizione su www.composizionenegoziata.camcom.it. Al fine di ridurre le responsabilità dei controllori, gli stessi faranno pressione per la nomina dell'esperto della crisi, con i vantaggi e gli svantaggi dell'avvio del procedimento. Gli amministratori indolenti invece rischieranno di essere segnalati al tribunale.
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