Contributi volontari per i no vax
Contributi volontari per i no vax
Chi non ha lavorato, perché sprovvisto di green pass, può ricorrere al riscatto o alla volontaria per coprire dal punto di vista contributivo i periodi di assenza o di sospensione dal lavoro

di di Daniele Cirioli 04/08/2022 08:08

Chi non ha lavorato, perché sprovvisto di green pass, può ricorrere al riscatto o alla volontaria per coprire dal punto di vista contributivo i periodi di assenza o di sospensione dal lavoro. Lo spiega l'Inps nella circolare n. 94/2022, precisando, inoltre, che per quelle giornate di assenza o sospensione si ha incondizionatamente diritto alle tutele di maternità, ma non all'indennità di malattia.

Patente per lavorare. Dal 15 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, i dipendenti pubblici e privati hanno potuto lavorare se in possesso di green pass; in mancanza, sono stati «assenti ingiustificati». In tal caso, inoltre, i datori di lavoro privati hanno avuto possibilità di «sospendere il rapporto di lavoro», a partire dal quinto giorno di assenza ingiustificata e per la durata pari a quella del contratto a termine stipulato per sostituire i lavoratori assenti, per massimo 10 giorni, rinnovabili.

Anche le nuove co.co.co. L'Inps precisa, prima di tutto, che tra i lavoratori interessati alle regole sul green pass, e quindi alle relative conseguenze sul rapporto di lavoro, ci sono i co.co.co. soggetti alla disciplina del lavoro dipendente.

Riscatto o volontaria. L'assenza dell'obbligo retributivo ha comportato il venir meno pure dell'obbligo di versamento contributivo per il datore di lavoro, pubblico e privato. Pertanto, il lavoratore si ritrova periodi senza corrispondente copertura contributiva. L'Inps spiega che, su tali periodi, si può chiedere il riscatto o la prosecuzione volontaria.

Cassa integrazione. Passando a illustrare le ulteriori conseguenze per le «assenza» e «sospensioni», l'Inps precisa che, in entrambi i casi, il lavoratore non ha diritto alla cassa integrazione salariale di ogni tipo.

Apprendistato. Per gli apprendisti, di qualsiasi tipologia, aggiunge l'Inps, per le giornate di assenza e i periodi di sospensione non è possibile prolungare il periodo di apprendistato, come avviene in caso di malattia, infortunio o altre cause, perché la mancata esibizione del green pass non può essere ritenuta «causa involontaria» di sospensione dal lavoro.

Furbetti del green pass. L'Inps precisa ancora che nel caso di dichiarazione di «non conformità del green pass», tale da comportare l'addebito al lavoro di assenza o sospensione, il datore di lavoro può chiedere il rimborso dei relativi contributi versati. Vale (evidentemente) anche il contrario.

Malattia. In via ordinaria, l'indennità spetta al lavoratore sospeso nel caso in cui l'evento si sia verificato prima della sospensione e si protragga oltre; ovvero se iniziato entro 2 mesi (60 giorni) dalla sospensione. L'Inps precisa che questa disciplina vale anche nei casi di assenze e sospensione per mancanza di green pass.

Maternità. Riguardo all'evento di maternità, infine, l'Inps precisa che le relative tutele sono prevalenti e, pertanto, sono sempre e in ogni caso riconosciute pienamente.