Conciliazione e contratti a termine in deroga da remoto
Conciliazione e contratti a termine in deroga da remoto
Procedura online per il contratto a termine in “deroga assistita presso l’ispettorato del lavoro”. Non serve recarsi di persona all’ufficio dell’Itl, ma partecipare in data e ora prestabilite a una riunione telematica su Microsoft Teams

di di Daniele Cirioli 29/09/2020 08:10

Procedura online per il contratto a termine in «deroga assistita presso l'ispettorato del lavoro». Non serve recarsi di persona all'ufficio dell'Itl, ma partecipare in data e ora prestabilite a una riunione telematica su Microsoft Teams. Idem per attività conciliativa; audizioni su ordinanze-ingiunzioni; certificazione rapporti di lavoro e audizione su accertamenti con ricadute penali. A spiegarlo è l'Inl nella circolare n. 4/2020, illustrando le novità della legge n. 120/2020 di conversione del dl Semplificazioni n. 76/2020.

Istruttorie da remoto. L'art. 12-bis, comma 2, legge n. 120/2020, semplifica alcune procedure svolte dagli ispettorati territoriali che presuppongono la presenza fisica del richiedente. In pratica, consente di svolgere le procedure in presenza «virtuale», cioè con «strumenti di comunicazione da remoto». La norma individua due procedure dando all'Inl la possibilità d'individuarne altre: convalida risoluzione consensuale del rapporto o della richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice in gravidanza e/o dalla lavoratrice o dal lavoratore, genitori, nei primi tre anni di vita del figlio o dell'ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento (art. 55, comma 4, dlgs n. 151/2001); conferma delle dimissioni della lavoratrice presentate dal giorno delle pubblicazioni del matrimonio fino a un anno dopo la sua celebrazione (art. 35, comma 4, dlgs n. 198/2006). Con decreto n. 56/2020, l'Inl ha individuato ulteriori procedure, indicate in tabella. Condizioni necessarie per svolgere tali procedure «da remoto», con la stessa efficacia di quelle «in presenza» sono: l'identificazione degli interessati o dei soggetti da essi delegati; l'acquisizione della loro volontà espressa. In tal caso, il verbale o provvedimento finale «si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato»”. Ai fini organizzativi, l'ufficio invierà invito alla/e parte/i richiedente/i e, se già noti, al soggetto che presta eventualmente assistenza.

Il silenzio-accoglimento. L'art. 12-bis, comma 1, legge n. 120/2020, introduce il principio di «silenzio-accoglimento» per i provvedimenti indicati in tabella. Dal 15 settembre, questi provvedimenti «si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza». L'Inl precisa che il termine di 15 giorni, di calendario, decorre dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza; e che i provvedimenti autorizzativi s'intendono rilasciati a condizione che l'istanza contenga tutte le informazioni richieste dalla modulistica messa a disposizione dell'Inl. Anche se non è obbligatorio l'uso, la modulistica va tenuta a riferimento per verificare la conformità dei contenuti delle istanze presentate in forma libera. La mancata e/o errata indicazione di uno o più elementi essenziali nell'istanza, ne determina l'inefficacia ai fini del «tacito rilascio» dell'autorizzazione.

© Riproduzione riservata