Cinque finestre per l’invio del modello 730
Cinque finestre per l’invio del modello 730
Con un possibile problema di gettito: i contribuenti a debito potrebbero decidere di presentare la dichiarazione all’ultimo momento per ritardare il più possibile (addirittura di tre mesi) il pagamento delle imposte.

di di Giuliano Mandolesi 06/12/2019 08:58

Cinque finestre per l'invio del modello 730. Con un possibile problema di gettito: i contribuenti a debito potrebbero decidere di presentare la dichiarazione all'ultimo momento per ritardare il più possibile (addirittura di tre mesi) il pagamento delle imposte. La proroga del termine di presentazione rischia di essere non un riordino ma un vero e proprio caos fiscale di scadenze multiple per gli intermediari: saltata la disposizione che prevedeva l'estensione della platea degli utilizzatori del 730, durante l'iter di conversione del decreto fiscale (dl 124/2019, che dopo il voto di fiducia di ieri sarà oggi approvato dalla Camera dei deputati per poi passare al Senato), è stata confermata la parte dell'emendamento sul riordino dei termini di presentazione del dichiarativo prorogando la scadenza per l'invio dello stesso dal 23 luglio al 30 settembre. La norma introdotta con l'articolo 16-bis del dl ha originato però un complesso mix di scadenze per intermediari e Caf. Al fine di garantire che la proroga al 30 settembre non producesse ritardi nei conguagli sia a debito che a credito degli utilizzatori del 730, il legislatore ha fissato uno scadenzario serratissimo che gli intermediari dovranno rispettare per l'invio dei modelli (si veda tabella in pagina). Il cosiddetto «riordino», spezzettando in ben cinque periodi temporali l'invio dei modelli 730, ha costretto il legislatore ad adeguare anche la disciplina delle operazioni di conguaglio (articolo 19 del decreto Mef 31 maggio 1999, n. 164) non più legate alla mensilità di competenza del mese di luglio (per le pensioni agosto/settembre). I sostituti dovranno infatti indirettamente seguire lo scadenzario degli intermediari e non potranno più effettuare i conguagli (a credito o debito) a termine «fisso» ma a termine mobile. Ossia regolando trattenute ed erogazioni di rimborsi con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile. Stessa identica problematica ci sarà anche per gli enti che erogano pensioni, che dovranno effettuare le operazioni di conguaglio a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione (non più a partire dal mese di agosto o di settembre). Benché nella relazione tecnica dell'emendamento si sottolinei che la proroga non produce effetti negativi in termini di cassa per il bilancio dello Stato poiché la maggioranza dei modelli 730 concludono con un saldo a credito, in realtà il differimento dei termini e delle contestuali operazioni di conguaglio potrebbe indurre i contribuenti a debito a presentare la dichiarazione all'ultimo momento per ritardare il più possibile il pagamento delle imposte. Con il precedente termine di scadenza fissato al 23 luglio infatti coloro che presentavano un 730 con saldo a debito avrebbero versato (il sostituto avrebbe trattenuto il dovuto) le imposte dovute già con la busta paga di competenza di luglio mentre ora, presentando il modello l'ultimo giorno disponibile, il 30 settembre appunto, pagheranno a ottobre, ben tre mesi dopo.

La precompilata. In diretta conseguenza dello slittamento del termini del modello 730 ordinario, ci sarà più tempo anche per presentare la dichiarazione precompilata anch'essa prorogata al 30 settembre. Considerate le nuove scadenze, anche i termini per l'invio di tutti i gravosi adempimenti trasmessi da contribuenti e professionisti per riempire di dati il dichiarativo precompilato (come spese sanitarie, rimborsi, spese universitarie, funebri, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi volti alla riqualificazione energetica) saranno posticipati dal 28 febbraio al 16 marzo.

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