Cessazione attività, esodo, fallimento: torna la possibilità di licenziare
Cessazione attività, esodo, fallimento: torna la possibilità di licenziare
Dal 18 agosto si potrà licenziare per cessazione attività, per accordo d’incentivo all’esodo e per fallimento. Dal 15 ottobre se non si fruisce di ammortizzatori Covid. Negli altri casi il divieto è prorogato fino al 31 dicembre. Lo prevede la bozza di decreto Agosto

di Daniele Cirioli 06/08/2020 08:04

Dal 18 agosto si potrà licenziare per cessazione attività, per accordo d'incentivo all'esodo e per fallimento. Dal 15 ottobre se non si fruisce di ammortizzatori Covid. Negli altri casi il divieto è prorogato fino al 31 dicembre. Lo prevede la bozza di decreto Agosto. Tra le altre novità, una sanatoria sulla cassa integrazione Covid con il differimento al 30 settembre di tutti i termini per l'invio delle domande (Cigo, Cigd, Asso) e delle comunicazioni dei dati di pagamento (mod. SR41) con scadenza entro il 31 agosto; e l'estensione della Cigs alle imprese appaltatrici di servizi di mensa e di pulizia. Il divieto di licenziamento, già operativo e in scadenza al prossimo 17 agosto (si può vedere ItaliaOggi Sette in edicola), viene prorogato fino a fine anno. In particolare, il decreto Agosto stabilisce che trovi applicazione fino al termine d'operatività degli ammortizzatori Covid-19 (che sono prorogati fino al 31 dicembre, come detto più avanti). Il divieto, si ricorda, si applica:

 

  • alle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24, della legge n. 223/1991 (licenziamenti collettivi);

     

  • ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della legge n. 604/1966);

     

  • e prevede anche la sospensione delle procedure di licenziamento avviate dal 23 febbraio, eccetto per il cambio appalti.

    Tre le altre modifiche:

     

  • la revoca del divieto (sia preclusioni a licenziamenti e sia sospensione delle procedure in atto), dal 15 ottobre, ai datori di lavoro che non fruiscono di ammortizzatori Covid-19;

     

  • l'inapplicabilità del divieto (a partire dal 18 agosto) nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività d'impresa o in caso di accordi aziendali d'incentivo all'esodo o in caso di fallimento senza esercizio provvisorio dell'impresa. Il decreto Agosto garantisce fino a fine anno la fruizione di ammortizzatori Covid, ma entro un massimo di 18 settimane divise in due tranche (9+9 settimane), nel periodo dal 13 luglio al 31 dicembre. In questo periodo, in realtà, ci sono 24 settimane per cui mancano all'appello altre 6 settimane: per queste le aziende non potranno far ricorso alla Cig Covid ma, eventualmente, alla Cig normale (cioè «no Covid»). Il conto di 6 settimane è destinato a salire per i datori di lavoro che hanno periodi di Cig in corso («a cavallo») al 12 luglio: vanno calcolati nella prima tranche di 9 settimane (che di conseguenza riduce la disponibilità di nuovi periodi dopo il 13 luglio). Sulla seconda tranche di 9 settimane, inoltre, i datori di lavoro dovranno pagare un contributo addizionale la cui misura dipende dal raffronto del fatturato del primo semestre 2020 con quello del corrispondente semestre 2019. In particolare, il contributo:

     

  • non è dovuto se c'è una riduzione del fatturato di almeno il 20% o se l'attività è iniziata dopo il 1° gennaio 2019;

     

  • è pari al 9% della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate se c'è una riduzione inferiore al 20%;

     

  • è pari al 18% se non c'è riduzione di fatturato.

    Come già previsto oggi, il decreto Agosto conferma che la domanda di Cig va fatta all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello d'inizio della cassa integrazione. E qui vengono introdotte due novità:

    1) i termini decadenziali d'invio delle domande di accesso ai trattamenti (Cigo, Cigd e Asso) e di trasmissione dei dati per il pagamento, in acconto o a saldo (modelli SR41), differiti in via amministrativa in relazione al susseguirsi delle previsioni normative, e dei conseguenti aggiornamenti procedurali, sono fatti salvi fino all'entrata in vigore del decreto Agosto;

    2) i termini d'invio delle domande (Cigo, Cigd e Asso) e trasmissione dei dati (modelli SR41) che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano entro il 31 agosto sono differiti al 30 settembre.

    Le imprese appaltatrici di servizi mensa o ristorazione, ordinariamente, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione (con diritto a prestazioni e obbligo di contribuzione), se subiscono riduzioni di attività in conseguenza delle difficoltà dell'azienda appaltante, per le quali quest'ultima sia stata costretta a ricorrere alla cassa integrazione (dlgs n. 148/2015). Lo stesso vale per le aziende appaltatrici di servizi di pulizia.

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