Capitali all’estero supermonitorati
Capitali all’estero supermonitorati
Le comunicazioni dovranno essere trasmesse all’anagrafe tributaria entro 30 giorni per le richieste relative ai flussi finanziari verso l’estero ed entro 15 giorni per quelle attinenti i flussi finanziari superiori ai 15 mila euro che si tratti di operazione unica o di operazione frazionata

di di Cristina Bartelli 22/07/2020 08:20

Indagini finanziarie per i flussi di denaro verso l'estero superiori ai 15 mila euro. Con il protocollo siglato ieri tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza diventa operativa la possibilità per l'amministrazione finanziaria di far partire richieste verso gli intermediari esteri per masse di contribuenti o sui titolari effettivi. Le comunicazioni dovranno essere trasmesse all'anagrafe tributaria entro 30 giorni per le richieste relative ai flussi finanziari verso l'estero ed entro 15 giorni per quelle attinenti i flussi finanziari superiori ai 15 mila euro che si tratti di operazione unica o di operazione frazionata.

Gli intermediari dovranno trasmettere tutta una serie di informazioni di dettaglio che spaziano dai dati di chi dispone l'operazione ai dettagli relativi al conto di accreditamento.

L'avvio vero e proprio sarà a partire dal primo ottobre 2020 e le trasmissioni saranno effettuate in maniera telematica. Il provvedimento dà attuazione all'articolo 2 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, in tema di monitoraggio fiscale.

La disposizione, si legge nella nota diffusa ieri dall'Agenzia dell entrate «al fine di contrastare i fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, riconosce al Settore Contrasto Illeciti dell'Agenzia delle entrate e ai Reparti speciali della Guardia di finanza la possibilità di richiedere agli intermediari e agli altri operatori finanziari le informazioni relative alle operazioni finanziarie da e verso l'estero di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche per masse di contribuenti e agli operatori tenuti agli adempimenti antiriciclaggio, l'identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti a esse collegati».

Il provvedimento congiunto, che sostituisce il precedente del 2014, disciplina, tra l'altro, le modalità tecniche di trasmissione e ricezione delle richieste e delle relative risposte.

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